L'art. 1, comma 144, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzazione.

Per somme dovute a seguito di avviso bonario si intendono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del TUIR (dpr 600/1973); la possibilita' di "pagare a rate" il debito verso il fisco vale per le comunicazioni di irregolarita' (avvisi bonari) relative ai controlli automizzati operati sul Modello Unico 2007 per il periodo di imposta 2006.

Il numero delle rate consentito varia in funzione degli importi da versare all'Erario:

Per importi inferiori a 5.000 € la rateizzazione va chiesta all'Agenzia delle Entrate, mentre per importi superiori a 5.000 € la rateizzazione non deve essere chiesta ma il contribuente puo' scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarita'.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione dell'avviso bonario (riportata solitamente sulla prima pagina dell'avviso stesso).

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24, indicando nella sezione Erario:

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate per facilitare il calcolo degli interessi e delle rate ha messo a disposizione dei contribuenti un software liberamente utilizzabile che genera in automatico gli F24 per il pagamento delle somme dovute alle singole scadenze.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni piene; la cartella esattoriale conseguente non potra' essere oggetto di rateizzazione.