L'art. 1, comma 44, Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Il meccanismo del reverse charge e' la procedura che prevede che l'IVA sia assolta dal soggetto che riceve la fattura anziche' dal soggetto che la emette; tale meccanismo prevede, pertanto, che il subappaltatore emetta nei confronti dell'appaltatore una fattura senza addebito dell'IVA relativa, in quanto l'imposta e' assolta da quest'ultimo. In particolare, il subappaltatore che emette la fattura indichera' in essa la seguente dicitura: "fattura ad aliquota IVA 0% emessa ai sensi dell'art. 17 comma 5 d.p.r. 633/1972". Il soggetto che riceve la fattura provvedera' all'integrazione della stessa dell'IVA relativa applicando l'aliquota corretta e provvedera' a registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. In tal modo l'appaltatore diviene il soggetto debitore dell'IVA.

Requisiti per l'applicazione del reverse charge

Gli elementi salienti per individuare i casi cui applicare il reverse charge sono tre:

Il reverse charge si applica alle prestazioni rese dal subappaltatore all'appaltatore principale nonche' alle prestazioni rese da un subappaltatore ad un altro subappaltatore (subappalto a cascata).

Nel caso in cui per la realizzazione di un'opera l'appaltatore si rivolge separatamente a due soggetti, uno che fornisce i materiali e l'altro che esegue la posa in opera il reverse charge si applica soltanto tra chi esegue l'opera (ossia chi esegue la posa in opera) e l'appaltatore principale; chi ha fornito solo i materiali esegue, infatti, una vendita e, pertanto, emette fattura con assoggettamento ad IVA.