La Finanziaria 2009 ha prorogato e introdotto alcune specifiche agevolazioni per il settore dell'autotrasporto.

Le novità attengono:

1) alla possibilità di compensazione delle somme versare a titolo di contributo al Ssn; 

2) al riconoscimento di un credito d'imposta per la tassa automobilistica assolta per i veicoli utilizzati  per l'attività di autotrasporto;

3) alla deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa; 

4) alla deduzione, alternativa a quella ordinaria, in misura forfetaria per le trasferte dei dipendenti;

5) alla determinazione della base contributiva e fiscale dei compensi percepiti degli autisti. 

COMPENSAZIONE DELLE SOMME VERSATE A TITOLO DI CONTRIBUTO AL SSN 

La norma stabilisce che, anche per l'anno 2009, le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci possono essere utilizzate in compensazione. L'agevolazione riguarda le somme versate nel 2008, a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Benchè  la norma interessata sia inserita nella Finanziaria 2006 tra le disposizioni di agevolazioni del settore "autotrasporto", essa non appare limitata a tale settore ben potendo essere fruita anche da parte dei soggetti che detengono i veicoli interessati con autorizzazione al trasporto "in conto proprio" anche considerando il generico rimando al trasporto merci, fino alla concorrenza di € 300 per ciascun veicolo. Tali somme possono essere utilizzate in compensazione, dei versamenti effettuati nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Quanto agli effetti fiscali, si precisa che la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. La precisazione, che si trova nella norma originaria, è necessaria in quanto si tratta di costi sostenuti ma non rimasti a carico del contribuente. Una limitazione soggettiva implicita emerge dal testo del provvedimento e induce a ritenere che la disposizione agevolativa non possa essere fruita dai soggetti che non producano reddito d'impresa. Analizzando la parte centrale del co. 103, che interviene sulle implicazioni fiscali dell'agevolazione, è disposto infatti che l'importo compensato "non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive". L'Agenzia delle Entrate, con la R.M. 22 dicembre 2006, n. 148/E, ha chiarito che il credito d'imposta per le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile dei veicoli adibiti a trasporto merci spetta ai singoli autotrasportatori, anche se il contratto assicurativo è stipulato dal consorzio mandatario. Secondo l'Agenzia, la norma non individua esplicitamente i beneficiari del credito d'imposta, che vanno identificati nei soggetti intestatari dei veicoli specificati adibiti a trasporto merci, effettivamente incisi dall'onere contributivo. Tale situazione si verifica, di norma, sia quando gli intestatari dei veicoli stipulano direttamente i contratti di assicurazione per responsabilità civile, sia quando gli stessi soggetti, nell'ambito di un rapporto di mandato, incaricano un terzo di stipulare il contratto di assicurazione, fornendogli la provvista per il pagamento del premio. Essendo l'agevolazione in oggetto determinata con riferimento alle "somme versate nel periodo d'imposta 2005", farà fede la data di versamento indicata nei certificati individuali rilasciati dall'assicuratore ai singoli trasportatori. 

CREDITO D' IMPOSTA PER LA TASSA AUTOMOBILISTICA

Viene prorogata per l'anno 2009, entro la soglia di spesa € 40 milioni, l'agevolazione fiscale introdotta in favore del settore dell'autotrasporto dall'art. 83-bis, co. 26, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. con L. 6 agosto 2008 , n. 133. Sulle modalità applicative di tale misura agevolativa si rinvia al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 8 ottobre 2008. Si tratta della concessione di un credito d'imposta che corrisponde ad una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'attività di trasoporto merci. Ai fini della determinazione dellla misura del credito d'imposta, la norma dispone che si rispetti il parametro secondo cui esso deve ammontare, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, al doppio del misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Viene altresì disposto che il credito d'imposta: 

- non e' rimborsabile; 

- e' riconosciuto nel rispetto delle regole sugli aiuti de minimis. La dichiarazione in ordine al rispetto del citato limite può essere resa anche nell'ambito della dichiarazione dei redditi, che provvederà un apposito campo per assolvere tale adempimento; 

- e' indicato nella dichiarazione dei redditi, la quale, ai fini del monitoraggio della spesa complessiva, verrà compilata sia in occasione della maturazione del credito sia dell'utilizzo dello stesso;

- non concorre alla formazione dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi;

- non rilevi ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi ovvero della quota di inerenza degli altri costi ammessa in deduzione ai fini fiscali;

- non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.