La materia era già stata rivista con la Manovra d'Estate dello scorso anno e con il Decreto Legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del credito utilizzato, misura, quest'ultima, poi resa fissa per le indebite compensazioni superiori a 50mila euro.

Prima dei citati provvedimenti, la violazione era invece equiparata, a livello sanzionatorio, al mancato versamento e, quindi, soggetta a una sanzione del 30%.

Con la Manovra Estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

Viene, inoltre, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per quelle derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti, ossia la definizione con la riduzione ad un quarto per mancata impuganzione.