Le  operazioni  straordinarie  sono  irrilevanti  ai  fni  dell’applicazione dell’agevolazione concessa dalla Tremonti-ter, sia dal punto di vista della norma antielusiva della cessione entro  i due anni successivi al periodo d’imposta dell’acquisto dei beni agevolabili sia dal punto di vista soggettivo. Infatti nel caso di nuovi soggetti creati dopo il 1 luglio 2009 a seguito, ad esempio, di  conferimenti, fusioni  o scissioni, possono accedere  all’incentivo anche se costituiti successivamente in quanto non opera, a differenza della precedente versione, dell'agevolazione la condizione che i soggetti debbano essere già esistenti.