Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico), il contribuente ha la possibilita' di rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione.

Cio' e' possibile purche' sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria; e' questo il presupposto necessario per potere presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione). Possono essere integrate anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza.  Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione. La nuova dichiarazione può consistere in una dichiarazione integrativa a proprio favore ovvero in una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento).

Dichiarazione integrativa a proprio favore
È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre, secondo il parere delle Finanze, entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d’imposta successivo. Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)
È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d’imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro “i termini per l’accertamento” previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa. È applicabile la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:
- controllo automatico (art. 36-bis del D.P.R n. 600 del 1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
- controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta. Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l’omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione oscilla tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito. Se ne ricorrono le condizioni, il contribuente si può avvalere dell’istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.

Dichiarazione integrativa da ravvedimento
Eventuali errori od omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l’omessa o errata indicazione di redditi o l’esposizione di indebite detrazioni d’imposta, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione ad un decimo del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare. Affinché il ravvedimento sia valido, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari
La possibilità di ravvedersi per l’intermediario presuppone necessariamente la validità della dichiarazione tardivamente presentata, che sussiste, come citato sopra, quando la stessa sia presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione. In particolare, la specifica sanzione a carico dell’intermediario (da 516 a 5.164 euro) può essere ridotta ad 1/12 del minimo (ossia 43 euro) se la dichiarazione viene trasmessa con un ritardo non superiore a 90 giorni; avverte la guida delle Entrate aggiornata al 26.10.2009 che alla sanzione per tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per tardiva presentazione della dichiarazione che, comunque, devono essere irrogate a carico del contribuente. Contestualmente alla trasmissione telematica della dichiarazione l’intermediario deve procedere al pagamento della sanzione in misura ridotta.