E' stato pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero Economia e Finanze che definisce le modalità e i termini del nuovo obbligo per contrastare le frodi Iva derivanti dal compimento di operazioni (acquisti e cessioni di beni, prestazione e acquisto di servizi) con imprese e professionisti domiciliati in paesi a fiscalità privilegiata (i cd. Paesi Black List) contenuto nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 40/2010.

La comunicazione obbiligatorio telematica avra' cadenza mensile o trimestrale in base al volume delle operazioni.

Il volume d'affari discriminante e' fissato in 50mila euro: sotto i 50mila euro la cadenza sara' trimestrale, superato tale limite la comunicazione sara' mensile.

La norma, con la dichiarata finalità di contrastare i fenomeni di evasione fiscale prevalentemente in campo Iva (in particolar modo, le frodi carosello attuate attraverso società costituite fittiziamente, cosiddette cartiere), dispone che i soggetti passivi devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate tutte le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in uno dei "paradisi fiscali" individuati con i decreti ministeriali
4 maggio 1999 e 21 novembre 2001. Vanno pertanto trasmessi i dati relativi a tutti gli acquisti e le cessioni di beni e a tutte le prestazioni di servizi, quelle rese e quelle ricevute.

In particolare, con riferimento alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento, il decreto prescrive l'indicazione, tra l'altro, dei seguenti elementi:

  • codice fiscale (o altro codice identificativo) attribuito all'operatore dallo Stato in cui lo stesso è stabilito, residente o domiciliato

  • ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, se si tratta di persona fisica

  • denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa, se soggetto non persona fisica

  • per ciascun operatore, il totale delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili (va evidenziato l'importo complessivo della relativa imposta), non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle relative note di variazione, e, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, il totale delle operazioni e la relativa imposta.

La comunicazione va trasmessa in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Segue il ritmo trimestrale anche chi ha iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, a meno che, in quelli trascorsi, non abbia superato il limite dei 50mila euro. Quando la soglia viene oltrepassata, dal mese successivo l'adempimento diventa mensile.

L'obbligo della comunicazione entra in vigore a partire dalle operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio.

L'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto, approverà lo specifico modello con le relative istruzioni per la compilazione.