Confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico.

Con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 2011 andra' ripartito non in cinque anni (come invece previsto per le opere effettuate nel 2009 e nel 2010), ma in dieci rate annuali di pari importo.

Il beneficio e' stato introdotto per la prima volta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e consiste in una detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef e Ires) pari al 55% delle spese sostenute lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici gia' esistenti. Ne sono destinatari non solo le persone fisiche, ma anche le societa' di persone e quelle di capitali, gli enti pubblici e privati che non svolgono attivita' commerciale e le associazioni tra professionisti.

Sono agevolabili, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento dell’edificio (la detrazione massima prevista e' di 100mila euro, pari al 55% di 181.818,18 euro)

- il miglioramento termico dell’edificio o delle singole unita' immobiliari (pavimenti, pareti, finestre comprensive di infissi – detrazione massima: 60mila euro, il 55% di 109.090,90 euro)

- l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (detrazione massima: 60mila euro)

- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia (detrazione massima: 30mila euro, pari al 55% di 54.545,45).