A partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso.

In particolare:

- per i versamenti omessi, carenti o tardivi sanati entro 30 giorni, la sanzione passa da un dodicesimo a un decimo del minimo (dal 2,5% al 3%)
- per la regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione (o, quando non e' prevista dichiarazione, entro un anno dalla violazione), la sanzione sale da un decimo a un ottavo del minimo (ad esempio, per il “ravvedimento lungo” dei versamenti si paghera' il 3,75%, non piu' il 3%)
- per rimediare all’omessa presentazione della dichiarazione (al massimo entro 90 giorni), la sanzione passa a un decimo del minimo, cioe' 25 euro (attualmente è di 21 euro, un dodicesimo del minimo).
 
Leggero aumento anche per le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di:
- accertamento con adesione si passa da un quarto a un terzo;
- acquiescenza da un quarto a un terzo;
- definizione agevolata delle sanzioni da un quarto a un terzo;
- conciliazione giudiziale da un terzo al 40%;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione da un ottavo a un sesto.