Il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal DL 78/2010 per l’effettuazione delle operazioni intracomunitarie. 

  1. I soggetti che iniziano una attivita' devono dichiarare la volonta' a porre in essere operazioni intracomunitarie (sino ad oggi le aziende che richiedevano l’attribuzione della partita Iva venivano automaticamente inseriti nel Sistema elettronico di scambio dati sull’IVA - VIES , e questo autorizzava i soggetti ad effettuare acquisti e cessioni intracomunitarie perche' in possesso del codice identificativo IT e partita iva). Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volonta' a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. Nei trenta giorni il soggetto deve astenersi dal compiere operazioni intra UE.
  2. Soggetti con dichiarazione di inizio attivita' ai fini IVA presentata a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011. Entro la data del 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita' a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le modalità di cui al precedente punto 1), la volonta' di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi 
  3. Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita' anteriormente al 31 maggio 2010. Entro il 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione  di inizio attivita' ai fini IVA prima del 31 maggio 2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
E’ fondamentale dal 1 marzo 2011, per il soggetto che intende effettuare acquisti o cessioni di beni così come prestazioni di servizio effettuate o ricevute verso altri soggetti comunitari verificare la propria posizione ai fini della identificazione sul sistema VIES.
La novita' è molto importante perche' sino al 31 dicembre 2010 tutti i soggetti in possesso di partita Iva in Italia erano automaticamente inserirti nella banca dati VIES ed in pratica autorizzati ad effettuare cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni così come effettuare prestazioni di servizio nei confronti di soggetti intracomunitari mentre a partire dal 1 gennaio 2011 il tutto e' subordinato ad una dichiarazione di volonta' e all’assenso da parte della Agenzia delle Entrate.
Esempio: una azienda che non ha effettuato negli ultimi anni cessioni e / o acquisti intracomunitari è in procinto di perfezionare un importante contratto di cessione di merci intracomunitari ma deve preventivamente esprimere la volonta' di porre in essere l’attivita' intracomunitaria all’Agenzia delle Entrate e attendere 30 trenta giorni perche' si formi il silenzio-assenso.