I contribuenti che hanno omesso l'invio degli elenchi in scadenza il 31/01/2011 possono avvalersi del ravvedimento operoso trasmettendo la comunicazione entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, prima dell'avvio di una ispezione, pagando la sanzione ridotta a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011).

L'omissione del tutto della trasmissione comporta la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, elevata al doppio da 516 a 4.130 euro.

Le violazioni black list possono, quindi, essere definite col ravvedimento, come riconosciuto dalla circolare 53/E/2010. Per chi invia gli elenchi tardivamente, ma comunque entro il termine per la dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2011 per le comunicazioni del 2010) e prima che l'omissione venga constatata o siano avviate ispezioni, la sanzione applicabile e' pari a un decimo del minimo, cioe' a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011). 

Si ritiene che la sanzione si applichi nella misura sopra indicata per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e di operazioni non comunicate. Quindi, per i trimestrali che hanno saltato al scadenza scatterà una sanzione unica mentre in presenza di tre elenchi mensili omessi la sanzione ridotta sara' triplicata.

La regolarizzazione si attua presentando la comunicazione omessa e pagando contestualmente l'importo ridotto di 51 euro (64 a partire dal 1 febbraio) con il modello F24 utilizzando il codice residuale 8911.

La costatazione della omissione prima del ravvedimento comporta l'irrogazione della sanzione intera.