Il decreto legge 98/2011 (Manovra estiva) ha modificato l’articolo 84 del Tuir eliminando il preesistente limite temporale che permetteva il riporto delle perdite non oltre il quinto anno dalla loro formazione e introducendo un tetto che limita la possibilità di riportare le perdite entro l’80% del reddito realizzato in ciascun esercizio.
L’effetto della norma sta nel fatto che pur in presenza di perdite pregresse capienti in grado di coprire gli utili maturati negli anni successivi in capo all’impresa, la stessa dovra' pagare comunque imposte sul reddito calcolate su un imponibile limitato al 20%.
La parte delle perdite che eccede l’80% degli utili e che, pertanto, non può essere dedotta nell’esercizio, può essere riportata negli anni successivi senza alcun limite temporale; e' stata, infatti, eliminata la limitazione al riporto delle perdite fiscali entro i cinque anni.
Il costo fiscale si traduce nella tassazione immediata del 20% dell'utile conseguito.