A seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) della Circolare n.2 del 16/01/2012, si chiarisce un aspetto critico della normativa relativa al trasferimento di denaro contante per importi superiori ad € 1.000,00 che impatta sulla dinamica quotidiana dei movimenti finanziari effettuati tramite intermediari finanziari (banche, poste, ecc.).
Caso pratico
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La soluzione
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Prelevamento da conto corrente: il cliente si reca in banca per prelevare € 6.000,00 e riceve il rifiuto da parte della banca.
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Il comportamento della banca non è corretto in quanto la normativa prevede limitazioni al trasferimento di denaro contante oltre soglia ma non impedisce operazioni da parte del correntista.
La banca deve provvedere al pagamento delle somme richieste.
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Versamento in conto corrente: il cliente versa in conto corrente € 25.000 e la banca gli comunica che effettuerà la segnalazione per operazione sospetta.
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La banca non deve operare alcuna segnalazione per operazione sospetta; essa scatta solo quando la banca ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
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Operazione occasionale di trasferimento di un assegno circolare di € 18.000 a lui intestato in denaro contante.
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La banca deve procedere all’operazione e provvedere solo all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico.
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Operazione frazionata: un cliente nel giro di 8 giorni versa sul conto corrente importi inferiori ad € 1.000,00 per una somma complessiva di € 12.000,00.
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La banca, collegando le operazioni, deve provvedere all’annotazione dell’operazione sull’archivio unico informatico mentre per quanto riguarda la segnalazione dovrà provvedere solo se ritiene fondatamente che l’operazione sia stata compiuta al fine di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
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