Grazie alle nuove disposizioni in materia di composizione delle crisi da eccesso di debiti, disciplinata dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, e' oggi possibile porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure fallimentari e concorsuali. 

La nuova normativa, difatti riconosce al piccolo debitore, che non riesce più a far fronte al pagamento dei creditori, la facoltà di organizzare, attraverso l'aiuto di organismi preposti, un piano di ristrutturazione dei debiti che permetta il pagamento di tutte le obbligazioni che non sono state adempiute. 

La novità del nuovo istituto consiste principalmente nell’offrire a tutti i soggetti esclusi dalle procedure concorsuali di rinegoziare i debiti e stringere con il ceto creditorio accordi per l’esdebitamento attraverso un piano con essi concordato che in più determini la sospensione dell’avvio da parte dei creditori stessi di procedimenti esecutivi per il recupero dei crediti. 

Per poter accedere alla nuova procedura anzitutto il debitore può essere: 

1) non imprenditore 

2) imprenditore che esercita un'attivita' non commerciale 

3) imprenditore commerciale che non rientra nella disciplina del fallimento e del concordato preventivo 

4) lavoratore, autonomo o dipendente, 

5) professionista 

6) soggetto che non svolge alcuna attività lavorativa 

E’ poi richiesto che il debitore non abbia fatto ricorso, nei precedenti tre anni, a procedure di composizione della crisi. 

Contenuto dell’accordo 

L'accordo di ristrutturazione dei debiti prevede il pagamento degli stessi attraverso sia beni e crediti del debitore, anche futuri, sia mediante la garanzia di terzi che conferiscano redditi o beni sufficienti alla composizione del piano. 

L'art. 9 della legge in oggetto stabilisce che la proposta di accordo deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Inoltre "il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia." 

Va inoltre fornita indicazione, nel caso in cui il soggetto che accede alla procedura svolga un’attivita' d'impresa, circa i dati dell’impresa ed in tal caso si deve procedere al deposito presso il Tribunale delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale. 

L’Organismo di Composizione della Crisi 

Preposto alla buona riuscita dell'accordo e alla predisposizione di un piano di ristrutturazione nel quale vengono analiticamente indicate le modalità e le tempistiche per addivenire al superamento della crisi da sovraindebitamento è "l'organismo di composizione della crisi" formato da un singolo professionista (un commercialista) iscritto in apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. 

Compito di questo organismo e', oltre alla predisposizione del piano, anche quello di verificare la veridicità dei documenti che ad esso vengono allegati, nonche' quello di dare esecuzione alla pubblicita' della proposta e dell'accordo disposta dal giudice. 

Una volta predisposta la proposta ed il piano ne viene valutata l’ammissibilità e se quanto predisposto soddisfa i requisiti richiesti dalla legge, il giudice dispone la comunicazione ai creditori della proposta e può anche disporre la sospensione delle azioni esecutive in corso. 

Una volta compiuta questa prima fase e' previsto che - ai sensi dell'art. 11 - " i creditori facciano pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata". 

Requisiti per l’omologazione della proposta 

Per il buon fine della procedura e' ovviamente richiesto che la proposta ed il piano vengano omologati dal Tribunale. 

Ai fini dell'omologazione viene richiesta un’adesione al piano mediante il voto favorevole di tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. Per ottenere questo risultato, è necessario quindi, sin dall’avvio della procedura, intraprendere trattative volte alla più ampia adesione all’accordo. 

Svolgimento delle attività dopo l’omologazione 

Il debitore che accede al procedimento puo' continuare ad amministrare il proprio patrimonio e proseguire la propria attivita' imprenditoriale e/o professionale e/o dipendente. 

Al fine tuttavia di tutelare quanto più possibile la buona riuscita dell’esdebitamento e per maggiore tutela del ceto creditorio, la normativa ha ritenuto di introdurre alcune limitazioni alle attività negoziali che possono essere compiute sul e con il patrimonio del debitore, al fine appunto – come detto - di garantire efficacemente l'accordo con i creditori. 

E’ quindi previsto che se i beni da utilizzare per la liquidazione dell’attivo sono sottoposti a pignoramento od ad altri provvedimenti giudiziari, il giudice procede alla nomina di un liquidatore al quale viene affidato il compito di procedere alla esecuzione di quanto previsto nel piano ed alla ordinata dismissione degli assets in luogo del debitore. 

In assenza di tali provvedimenti, viceversa, la nomina del liquidatore da parte del giudice e' facoltativa e rimessa al contenuto dell'accordo con i creditori, potendo quindi essere affidato direttamente al debitore ricorrente il compito di procedere alla liquidazione del patrimonio. 

In aggiunta alle ipotesi sopra descritte l'art. 7 prevede infine la possibilità che il piano di ristrutturazione disponga che il patrimonio del debitore venga affidato a un "fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori". 

Si segnala infine che, al fine di tutelare il più possibile la buona riuscita della proceduta – ed evitare possibili comportamenti in frode alla legge – la nuova normativa sanziona con la nullità gli eventuali pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano. Gravi sanzioni sono previste a carico del debitore e del componente dell'organo di composizione della crisi per la violazione dell’accordo. 
 

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