Il 2009 si apre con un nuovo impegno per i datori di lavoro sostituti d'imposta che dovranno erogare per conto dell'Amministrazione Finanziaria il «bonus» famiglia ai lavoratori dipendenti che ne faranno richiesta. Entro il 31 gennaio i lavoratori che ritengono di averne diritto possono presentare al proprio datore di lavoro la domanda utilizzando il modello approvato con decreto direttoriale del 5 dicembre scorso. I datori di lavoro, esclusi i datori di lavoro domestico, saranno coinvolti sia per l'erogazione, sia per i successivi adempimenti, in quanto beneficiari della norma sono i lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, nonchè i pensionati i quali però dovranno formulare la richiesta direttamente all'ente pensionistico.
Nei prossimi giorni i datori potranno ricevere le istanze dei lavoratori che, per indicare i componenti del nucleo familiare e il reddito complessivo, hanno preso a riferimento il 2007. Nel mese di marzo 2009 saranno invece presentate le domande che prendono a riferimento il 2008 per determinare i due indicatori. In entrambi i casi il datore di lavoro dovrà porre attenzione alla data di presentazione dell'istanza poiché, in caso di più richieste, è tenuto a evaderle secondo l'ordine cronologico di presentazione. Il che comporta l'avvertenza, da parte del datore di lavoro, di protocollare o, almeno, annotare la data di presentazione sulla domanda rilasciandone ricevuta al lavoratore per evitare eventuali contestazioni.
Il datore di lavoro privato, infatti, è tenuto all'erogazione del bonus secondo l'ordine di presentazione delle richieste e nel limite del monte ritenute e contributi di febbraio 2009, termine che slitta ad aprile per le domande presentate in marzo.
Il datore di lavoro privato potrà recuperare quanto erogato compensandone l'importo nel modello F24 con quanto dovuto per ritenute e contributi, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione. In caso di incapienza del totale delle ritenute e dei contributi disponibili nel mese di erogazione il lavoratore dovrà essere informato, in quanto dovrà riproporre la domanda all'agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di presentazione al datore di lavoro.
Il sostituto d'imposta è tenuto a trasmettere alle Entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009 nel caso di richieste ricevute con riferimento all'anno 2008), per via telematica o tramite un intermediario, l'elenco delle richieste ricevute e l'importo erogato in relazione a ciascuna di esse.
Il datore, infine, dovrà indicare l'importo erogato nel modello 770 semplificato relativo al 2009, da presentare entro nel 2010.
Nessuna ritenuta dovrà essere operata sulle somme corrisposte ai lavoratori, poiché il bonus è esente da imposte e contributi, e in quanto escluso dal reddito del beneficiario nemmeno rileva ai fini del diritto alle prestazioni. Il bonus può, inoltre, coesistere con la social card riservata ai contribuenti meno abbienti.