Il decreto anticrisi 185/2008 all'art. 15 prevede una nuova possibilità di rivalutazione dei beni immobili iscritti nel bilancio dell`esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e a condizione che non si tratti di aree fabbricabili e di immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l`attività di impresa.

I soggetti espressamente interessati sono quelli indicati dall`art. 73 del Tuir, comma 1, lettere a) e b), nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate.

La rivalutazione dovrà essere eseguita nel bilancio/rendiconto dell`esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e dovrà riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo di rivalutazione dovrà essere imputato al capitale o accantonato in una specifica riserva in sospensione d`imposta. Potrà però essere affrancato con il pagamento di un`imposta sostitutiva dell`Irpef, dell`Ires, dell`Irap e di eventuali addizionali, pari al 10% dei valori affrancati.

I maggiori valori derivanti dalla rivalutazione produrranno effetti fiscali soltanto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è avvenuta la rivalutazione, previo versamento di un`imposta sostitutiva dell`Irpef, dell`Ires, dell`Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% per gli immobili ammortizzabili e del 7% relativamente agli immobili non ammortizzabili. L`imposta sostitutiva andrà a dedurre il saldo attivo di rivalutazione.

È infine previsto un periodo di osservazione, che perdura fino alla fine del terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione, entro il quale la cessione a titolo oneroso, l`assegnazione a i soci, la destinazione a finalità estranee all`esercizio d`impresa ovvero al consumo personale o familiare dell`imprenditore dei beni rivalutati, comporta la decadenza dall`agevolazione con il conseguente ripristino del valore fiscale precedente alla rivalutazione ai fini della determinazione dell`eventuale plusvalenza o minusvalenza.