Per fattura elettronica si intende quel documento informatico, registrato in forma digitale e redatto attraverso specifiche modalita' che permettono di salvaguardare l'integrita' dei contenuti e l'univocita' del soggetto emittente, senza la necessita' della stampa su carta.

La trasmissione elettronica consiste nell'invio della fattura elettronica attraverso l'utilizzo di procedure informatizzate, quali i sistema di trasmissione Edi, la posta elettronica, il telefax o il modem. La fattura elettronica puo' essere trasmessa al destinatario in modalita' elettronica, prvio accordo, oppure con le modalita' tradizionali.

Al fine di procedere validamente alla trasmissione della fattura elettronica, e' necessario prima di tutto il consenso del destinatario del documento a riceverlo con tali modalita'.

L'art. 21, comma 3, d.p.r. 633/1972, tuttavia, non individua come debba essere fornito/acquisito tale consenso, ne' se lo stesso debba essere fornito per ogni singola fattura emessa tra le parti. Nel silenzio del Legislatore dovrebbe intendersi che e' lasciato ai soggetti interessati la piu' ampia liberta' contrattuale.

In alternativa la fattura elettronica puo' essere consegnata, trasmessa o spedita come da tradizione in forma cartacea.

Le fatture emesse in modalita' elettronica devono essere conservate in modalita' sostitutiva secondo le regole fissate dal D.M. 23 gennaio 2004 entro 15 giorni dalla data di emissione.