In caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. La ritenuta e' del 12,50% a titolo di acconto se il socio e' persona fisica che non possiede la partecipazione come impresa residente; la ritenuta e' del  12,50% a titolo di imposta se il socio (senza distinzione tra persona fisica o giuridica) e' un soggetto non residente, salvo le specifiche disposizioni in materia di doppia imposizione (convenzioni bilateriali). La rirtenuta e' del 27% a titolo di imposta se il percettore degli interessi (socio della societa') e' residente in un Paese a fiscalita' privilegiata. Non si applica alcuna ritenuta se il socio percettore di interessi e' una persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione come impresa in quanto in tal caso gli interessi percepiti conocorrono a formare il reddito d'impresa e sono pertanto tassati come componente positivo di reddito nell'anna in cui sono incassati.

La rinuncia dei soci alla restituzione dei finanziamenti apportati alla societa' non costituiscono sopravvenienza attiva (art. 88, comma 4, d.p.r. 917/1986) in quanto, come chiarito dalla Risoluzione n.152/E/2002 del 22.05.2002, la rinuncia al finanziamento non discende dalla volonta' dei soci di compiere una liberalita' in favore della societa' quanto, invece, dalla necessita' di patrimonializzarla.

Anche dal punto di vista contabile la rinuncia da parte dei soci non ha effetti dal punto di vista economico per la societa' ma solo patrimoniali; infatti, l'OIC 28 ha chiarito che la rinuncia al credito vantato dai soci per finanziamenti non transita per il Conto economico, trattandosi di un apporto.

I finanziamenti dei soci sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 3% in termine fisso solo quando risultano da contratto sottoscritto da entrambe le parti (il socio e il soggetto esponente dell'organo amministrativo in possesso dei poteri di rappresentanza e di firma per conto della societa'). Se il contratto di finanziamento si e' formato per corrispondenza commerciale avente data certa sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso (art. 1, lett. a), Tariffa, Parte II, d.p.r. 131/1986).