Il D.L. 185/2008 (decreto anticrisi) offre la possibilita' alle imprese che non redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) la possibilita' di rivalutare nel bilancio chiuso al 31.12.2008 gli immobili posseduti, diversi dalle aree fabbricabili e dai beni immobili merce, che risultano essere iscritti dal bilancio in corso al 31.12.2007.

Le imprese possono optare per una rivalutazione solo civilistica o attribuire ad essa anche valenza fiscale; in tale seconda ipotesi le imprese devono versare un'imposta sostitutiva del 3% (per i beni immobili ammortizzabili) e del 1,5% (per i beni immobili non ammortizzabili). L'imposta deve essere versata entro il termine di versamento delle imposte sui redditi a saldo per il periodo d'imposta 2008 (quindi entro il prossio 16 giugno) o puo' essere rateizzata in tre quote annuali di pari importo con la sola maggiorazione degli interessi al tasso legale.

La scelta circa la rivalutazione ai soli fini civilistici (per esempio per fare emergere il reale valore dei beni immobili iscritti in bilancio, incrementare il patrimonio netto contabile, copertura perdite in formazione, miglioramento degli indici di bilancio ai fini della valutazione del rating per Basilea 2, ecc....) o anche con il riconoscimento dei maggiori valori fiscali (possibilita' di dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori a partire dall'esercizio 2013 e di far valere il maggior valore in caso di plusvalenza da cessione a partire dal 2014) non e' di poco conto perche' impatta non solo sulla valutazione del carico fiscale da sostenere oggi a fronte di vantaggi futuri (2013-2014) ma anche sull'effetto fiscale relativo alla Riserva in sospensione d'imposta che si dovra' andare ad iscrivere in bilancio quale contropartita della rivalutazione.

In tal senso e' intervenuta la Circolare n.11/E dell'Agenzia delle Entrate del 19.03.2009 la quale precisa che nel caso in cui la societa' intende effettuare la rivalutazione solo contabile (ai fini civilistici) la riserva che sara' iscritta in bilancio (diminuita delle imposte differite calcolata sui plusvalori fiscalmente non riconosciuti) si considerera' formata da utili soggetti a tassazione ordinaria in capo ai soci come se fosse un dividendo (in caso di societa' di capitali).

In altre parole la rivalutazione solo civilistica non genera l'iscrizione di una riserva in sospensione d'imposta bensi' di una riserva liberamente distribuibile ai soci (di societa' di capitali) con assoggettamento a tassazione secondo le regole ordinarie.

La circolare non tratta, invece, il caso della rivalutazione solo civilistica operata dalle societa' di persone. In tal caso si ritiene che la distribuzione della riserva non dovrebbe generare alcuna tassazione in capo ai soci.

La circolare, infine, chiarisce che se la rivalutazione e' compiuta da soggetti in contabilita' semplificata essa e' possibili solo con il versamento dell'imposta sostitutiva (quindi solo con valenza fiscale) non essendoci poi la possibilita' di monitorare nel Mod. Unico le variazioni di patrimonio netto.