L'importo iscritto dopo la rivalutazione dei beni immobili (esclusi beni merce e aree fabbricabili) non puo' eccedere il valore del bene calcolato:

- come valore di mercato

- come valore di funzionamento

La scelta del criterio adottato deve essere unico per tutte le categorie con la possibilita' di iscrivere in bilancio un valore intermedio (piu' basso del valore peritato) tra il costo storico risultante dalle scritture contabili ante rivalutazione e il valore massimo (valore di mercato o valore di funzionamento).

Cio' e' quanto precisa la Circolare n.11/E dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2009.