La decisione da parte delle imprese di operare la rivalutazione dei beni immobili (ammortizzabili e non ammortizzabili, esclusi aree fabbricabili e beni merce) iscritti in bilancio al 31.12.2008 e posseduti al 31.12.2007, con riconoscimento fiscale dei maggiori valori (quindi con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 3% per i beni immobili ammortizzabili e dell'1,5% per i beni immobili non ammortizzabili), si perfeziona con la sola indicazione nel Mod. Unico dei maggiori valori da assoggettare ad imposta sostitutiva e non con l'effettivo pagamento della prima (o unica rata) dell'imposta.

Cio' e' quanto e' affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.11/E del 19.03.2009. Tale Circolare conferma le indicazioni gia' fornite dall'Ufficio con la Risoluzione n.362/E/2008.

In pratica il mancato pagamento della prima (o unica rata) dell'imposta sostitutiva non determina l'inefficacia della rivalutazione bensi' l'iscrizione a ruolo delle somme non versate in base all'art. 14 d.p.r. 602/1973. 

La precisazione dell'Ufficio naturalmente interessa le imprese che stanno valutando la scelta di operare la rivalutazione dei beni immobili per beneficiare degli effetti fiscali dell'operazione mentre non ha nessun impatto sulle imprese che decideranno di rivalutare i beni immobili solo ai fini contabili e civilistici dal momento che in tale ultimo caso nessuna indicazione deve essere fatta nel Mod. Unico.