L'Associazione Italiana Dottori Commercialisti nell'analizzare il tema della deducibilita' delle spese telefoniche ha espresso con la Norma di comportamento 175 la seguente massima:

"I  costi  relativi  ad  apparecchiature  terminali,  utilizzate  per  servizi  di  comunicazione elettronica  trasmessi  attraverso  qualsiasi modalità  tecnologica,  sono  interamente  deducibili dal  reddito  di  impresa  e  di  arte  e  professione,  qualora  tali  apparecchiature o  servizi  di trasmissione  non  possano  neanche  potenzialmente  –  per  le  loro  caratteristiche  tecniche  o vincolo  di  sistema  – essere  utilizzati  per  finalità  diverse  da  quelle  strettamente  aziendali  o professionali".

Lo Studio ritiene di condividere pienamente le indicazioni dell'AIDC.