De Mattia & Palma Commercialisti - News
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Iva al 22% - 30/09/2013
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l’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter della l.f., rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nel cor....
grazie alle nuove disposizioni in materia di composizione delle crisi da eccesso di debiti, disciplinata dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, e' oggi possibile por....
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Credito IVA compensato in eccesso - 10/12/2008

L’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta.
Il credito IVA così ripristinato può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nella fattispecie, la società contribuente ha effettuato compensazioni orizzontali del credito IVA 2006 con importi a debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, eccedendo il limite massimo ammissibile fissato dalla legge n. 388/2000.
Non è peraltro idonea a sanare la violazione la circostanza che la società abbia versato i contributi INPS e le ritenute fiscali con ravvedimento operoso oggetto dell’erronea compensazione: infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni ha proceduto automaticamente all’accreditamento degli importi nella contabilità dell’ente beneficiario, contro addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti IVA in misura eccedente.
Pertanto, la successiva ripetizione del versamento degli importi a titolo di contributi previdenziali e di ritenute IRPEF ha:
• da un lato, generato l’emersione in capo all’INPS e all’Erario di una duplicazione del versamento di detti importi (in relazione alla quale resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso);
• dall’altro, non ha comunque consentito la regolarizzazione, ai fini tributari, dell’eccessivo utilizzo del credito IVA.