De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Credito IVA compensato in eccesso - 10/12/2008

L’errato utilizzo in compensazione di un credito IVA esistente oltre il limite di 516.456,90 euro può essere regolarizzato versando una somma pari all’eccedenza IVA utilizzata, maggiorata degli interessi, e le sanzioni (30% del credito eccedente) in misura ridotta.
Il credito IVA così ripristinato può essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri.
Nella fattispecie, la società contribuente ha effettuato compensazioni orizzontali del credito IVA 2006 con importi a debito per ritenute IRPEF e contributi INPS, eccedendo il limite massimo ammissibile fissato dalla legge n. 388/2000.
Non è peraltro idonea a sanare la violazione la circostanza che la società abbia versato i contributi INPS e le ritenute fiscali con ravvedimento operoso oggetto dell’erronea compensazione: infatti, il sistema informatico che gestisce i versamenti e le compensazioni ha proceduto automaticamente all’accreditamento degli importi nella contabilità dell’ente beneficiario, contro addebito all’ente depositario del credito, ancorché il contribuente abbia impropriamente usato in compensazione crediti IVA in misura eccedente.
Pertanto, la successiva ripetizione del versamento degli importi a titolo di contributi previdenziali e di ritenute IRPEF ha:
• da un lato, generato l’emersione in capo all’INPS e all’Erario di una duplicazione del versamento di detti importi (in relazione alla quale resta ferma la possibilità di chiedere il rimborso);
• dall’altro, non ha comunque consentito la regolarizzazione, ai fini tributari, dell’eccessivo utilizzo del credito IVA.