De Mattia & Palma Commercialisti - News
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a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
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Rimborso credito IVA - 16/05/2009

Tutti i soggetti passivi IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendono richiedere il rimborso emergente dalla dichiarazione annuale devono redigere il modello VR che vale anche come dichiaazione IVA annuale.

Il modello deve essere presentato, in duplice esemplare, direttamente all’Agente della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo (per il credito IVA maturato nel 2008 a partire dal 1° febbraio 2009) e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA (relativamente al periodo di imposta 2008 la scadenza e' fissata al 30.09.2009).

La richiesta stessa può essere prodotta anche nell’ipotesi in cui l’eccedenza chiesta a rimborsosuperi l’importo, previsto dalla legge, liquidabile direttamente da parte dell’Agente.

Rientrano in tale limite - fissato, a partire dall’1.01.2001, nell’importo di 516.456,90 € per ciascun anno solare (art. 34 L. 23.12.2000, n. 388) - anche i crediti compensati nel Mod. F24.  Per effetto dell’art. 35, c. 6-ter D.L. 223/2006 il predetto limite annuo è elevato ad 1 milione € nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto. Regole particolari riguardano le società di comodo che non possono chiedere il rimborso del credito IVA annuale, compreso quello costituito da eccedenze riportate dagli anni precedenti.

CASI IN CUI PUO' ESSERE PRESENTATA ISTANZA DI RIMBORSO

Il contribuente puo' chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 € nei seguenti casi:

  • Cessazione di attivita' (anche per importi < a 2.582,23 €)
  • Minore eccedenza detraibile nel triennio (anche per importi < 2.582,23 €)
  • Aliquota IVA media sugli acquisti superiore a quella sulle operazioni effettuate
  • Operazioni non imponibili (art. 8, 8bis 9 dpr 633/1973) superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate
  • Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche
  • Effettuazione di operazioni non soggette all'imposta
  • Esportazioni e operazioni non imponibili compiute da produttori agricoli
  • Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente