L'art. 30, comma 4, ultimo periodo, della Legge n.724 del 23.12.1997 modificato dal D.L. 223/2006 convertito con ulteriori modifiche dalla Legge n.248 del 4 agosto 2006, stabilisce che a partire dal 01.01.2006 l'eccedenza di credito IVA non potra' essere portata a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi quando ricorrono le seguenti due condizioni:
La Circolare n.5/E del 02 febbraio 2007 emanata dall'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione al riporto/utilizzo del credito IVA non si applica se, nel triennio di riferimento, la societa' o l'ente, pur non avendo superato il test dell'operativita', ha comunque dichiarato un ammontare di operazioni rilvanti ai fini dell'IVA non inferiori all'importo che scaturisce applicando le percentuali di cui al comma 1 del citato art. 30. La successiva Circolare n. 25/E del 04 maggio 2007 ha ulteriormente spiegato che per determinare il totale delle operazioni effettuate ai fini IVA bisogna prendere in considerazione il volume d'affari come determinato dall'art. 20 del Testo IVA (dpr 633/1972).
Dal momento che il primo anno di applicazione della norma e' il 2006 la prima concreta applicazione si avra' con la dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2008 (triennio 2006-2008) che evidenziera' l'eccedenza di credito esistente al 31.12.2008 sempreche' la societa' o l'ente: