De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Indebito utilizzo crediti - 16/05/2009

Le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali.

Sanzioni amministrative

L'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Nel caso in cui i crediti inesistenti utilizzati in compensazione siano di importo superiore a 50.000 € per ciascun anno solare si applica la sanzione nella misura massima del 200%.

Tuttavia, al riguardo si precisa che:

  • le nuove sanzioni di carattere generale (ossia per le compensazioni indebite di importo inferiore a 50.000 €) si applicano a decorrere dal 29/11/2008, data di entrata in vigore del D.L. 185/2008
  • la sanzione massima (legata all'indebito utilizzo dei crediti inesistenti in compensazione per importi superiori a 50.000 € per anno solare) si applica per le violazioni commesse a decorrere dal 11/02/2009, data di entrata in vigore della Legge 2/2009. 

La predetta sanzione non si applica in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso. In tal caso come chiarito dalla Risoluzione n.452/E del 27/11/2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione per omesso versamento di imposte di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo indebitamente compensato corrispondente all'omesso versamento.

La sanzione non si applica neppure nel caso di utilizzo di crediti esistenti da indicare nel Quadro RU del Mod. Unico per importi superiori a 250.000 € (limite previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n.244 del 24.12.2007); anche in tal caso trova applicazione la sanzione per omesso versamento (30% dell'importo compensato in eccedenza).

Sanzioni penali

A decorrere dal 4 luglio 2006 e' stata introdotta nell'ordinamento penale-tributario il reato di indebita compensazione che si applica a tutti i contribuenti che omettono di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti. Per questo reato si applica la pena prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 che recita: "e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti , per un ammontare superiore a 50.000 €, per ciascun periodo d'imposta".

Il reato si concretizza con l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 € per ciascun periodo d'imposta.