Le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali.
Sanzioni amministrative
L'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Nel caso in cui i crediti inesistenti utilizzati in compensazione siano di importo superiore a 50.000 € per ciascun anno solare si applica la sanzione nella misura massima del 200%.
Tuttavia, al riguardo si precisa che:
La predetta sanzione non si applica in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso. In tal caso come chiarito dalla Risoluzione n.452/E del 27/11/2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione per omesso versamento di imposte di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo indebitamente compensato corrispondente all'omesso versamento.
La sanzione non si applica neppure nel caso di utilizzo di crediti esistenti da indicare nel Quadro RU del Mod. Unico per importi superiori a 250.000 € (limite previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n.244 del 24.12.2007); anche in tal caso trova applicazione la sanzione per omesso versamento (30% dell'importo compensato in eccedenza).
Sanzioni penali
A decorrere dal 4 luglio 2006 e' stata introdotta nell'ordinamento penale-tributario il reato di indebita compensazione che si applica a tutti i contribuenti che omettono di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti. Per questo reato si applica la pena prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 che recita: "e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti , per un ammontare superiore a 50.000 €, per ciascun periodo d'imposta".
Il reato si concretizza con l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 € per ciascun periodo d'imposta.