De Mattia & Palma Commercialisti - News
l'agenzia delle entrate dichiara che i  contribuenti  che  esercitano  attività  economiche  alle  quali  sono  applicati  gli  studi....
la finanziaria 2009 ha prorogato e introdotto alcune specifiche agevolazioni per il settore dell'autotrasporto. le novità attengono: 1) alla possibilità di compensazion....
Bonus aggregazioni - 26/06/2009
al fine di favorire le aggregazioni aziendali effettuate nel 2009, mediante operazioni di fusione, scissione e conferimenti neutrali, è consentito il riconoscimento fiscale gratuito del maggior....
la finanziaria 2008 ha modificato l'art. 108, co. 2, secondo e terzo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - inerente le spese relative a più esercizi - stabilendo che " le spese&n....
la disciplina delle società di comodo è stata istituita con l. 23 dicembre 1994 n. 724 ed ha, nel corso degli anni, subito numerose modifiche. in particolare, sono intervenuti il d.l. 4 ....
con l'approvazione definitiva, avveuta solo il 5 giugno scorso, dei modelli da allegare ad unico 2009, volge al termine il tormentato percorso normativo degli studi di settore per il periodo d'imposta....
la fatturazione elettronica e  la conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali da facoltà ed opportunità per le imprese, si sta trasformando in un obbligo normativo a....
una delle problematiche rilevanti nell'ambito della pratica fiscale e contabile riguarda la necessità di dover variare gli elementi originari dell'operazione (imponibile, imposta o entrambi). ....
la fattura rappresenta nei rapporti civili grande rilevanza in funzione della valenza probatoria che la stessa può assumere tra le parti, in particolare nel caso di inadempimento dell'obbligazi....
l'agenzia delle entrate ha emanato una corposa  circolare, la n. 29/e del 18 giugno 2008, con la quale spiega quali sono le principali novita' e quali saranno i principali effetti ai fini ac....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Indebito utilizzo crediti
Indebito utilizzo crediti - 16/05/2009

Le sanzioni per indebito utilizzo di crediti sono amministrative e penali.

Sanzioni amministrative

L'art. 27, comma 18, del decreto legge 185/2008 convertito con modifiche dalla Legge 2/2009 ha introdotto la sanzione amministrativa per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti che va dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. Nel caso in cui i crediti inesistenti utilizzati in compensazione siano di importo superiore a 50.000 € per ciascun anno solare si applica la sanzione nella misura massima del 200%.

Tuttavia, al riguardo si precisa che:

  • le nuove sanzioni di carattere generale (ossia per le compensazioni indebite di importo inferiore a 50.000 €) si applicano a decorrere dal 29/11/2008, data di entrata in vigore del D.L. 185/2008
  • la sanzione massima (legata all'indebito utilizzo dei crediti inesistenti in compensazione per importi superiori a 50.000 € per anno solare) si applica per le violazioni commesse a decorrere dal 11/02/2009, data di entrata in vigore della Legge 2/2009. 

La predetta sanzione non si applica in caso di utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma utilizzati in eccesso. In tal caso come chiarito dalla Risoluzione n.452/E del 27/11/2008 emanata dall'Agenzia delle Entrate si applica la sanzione per omesso versamento di imposte di cui all'art. 13, D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo indebitamente compensato corrispondente all'omesso versamento.

La sanzione non si applica neppure nel caso di utilizzo di crediti esistenti da indicare nel Quadro RU del Mod. Unico per importi superiori a 250.000 € (limite previsto dall'art. 1, comma 53, Legge n.244 del 24.12.2007); anche in tal caso trova applicazione la sanzione per omesso versamento (30% dell'importo compensato in eccedenza).

Sanzioni penali

A decorrere dal 4 luglio 2006 e' stata introdotta nell'ordinamento penale-tributario il reato di indebita compensazione che si applica a tutti i contribuenti che omettono di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti inesistenti o non spettanti. Per questo reato si applica la pena prevista dall'art. 10-bis, D.Lgs. 74/2000 che recita: "e' punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti , per un ammontare superiore a 50.000 €, per ciascun periodo d'imposta".

Il reato si concretizza con l'utilizzo indebito di crediti inesistenti o non spettanti per importi superiori a 50.000 € per ciascun periodo d'imposta.