De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Rateizzazione avvisi bonari - 17/05/2009

L'art. 1, comma 144, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto la possibilita' per i contribuenti di estinguere i debiti verso il fisco a seguito di avvisi bonari mediante rateizzazione.

Per somme dovute a seguito di avviso bonario si intendono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36-bis del TUIR (dpr 600/1973); la possibilita' di "pagare a rate" il debito verso il fisco vale per le comunicazioni di irregolarita' (avvisi bonari) relative ai controlli automizzati operati sul Modello Unico 2007 per il periodo di imposta 2006.

Il numero delle rate consentito varia in funzione degli importi da versare all'Erario:

  • per importi superiori a 2.000 € e fino a 5.000 € il numero massimo di rate e' fissato in 6 con cadenza trimestrale;
  • per importi superiori a 5.000,01 € e fino a 50.000 € possono essere versate fino a 20 rate trimestrali;
  • per importi superiori a 50.000, 01 possono essere versate fino a 20 rate trimestrali ma in aggiunta occorre prestare in favore dell'Erario delle garanzie (fidejussione) entro 10 giorni dal versamento della prima rata.

Per importi inferiori a 5.000 € la rateizzazione va chiesta all'Agenzia delle Entrate, mentre per importi superiori a 5.000 € la rateizzazione non deve essere chiesta ma il contribuente puo' scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarita'.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,50% annuo calcolati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di elaborazione dell'avviso bonario (riportata solitamente sulla prima pagina dell'avviso stesso).

Il versamento deve essere effettuato tramite Mod. F24, indicando nella sezione Erario:

  • il codice tributo 9001 per l'importo del debito tributario rateizzato
  • il codice tributo 9002 per i relativi interessi

Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate per facilitare il calcolo degli interessi e delle rate ha messo a disposizione dei contribuenti un software liberamente utilizzabile che genera in automatico gli F24 per il pagamento delle somme dovute alle singole scadenze.

Il mancato pagamento delle rate successive alla prima comporta l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni piene; la cartella esattoriale conseguente non potra' essere oggetto di rateizzazione.