De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
De Mattia & Palma Commercialisti - News
Studio De Mattia
Via Misericordia 21 - 83029 - Solofra (AV)
Corso Europa 17|F - 83100 - Avellino
Tel. + 39 0825 1918295
Fax +39 089 8424464
Email : segreteria@studiodemattia.com
home > News > Reverse charge in edilizia
Reverse charge in edilizia - 17/05/2009

L'art. 1, comma 44, Legge n.296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto nell'ordinamento tributario il meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) alle "prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile, da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore".

Il meccanismo del reverse charge e' la procedura che prevede che l'IVA sia assolta dal soggetto che riceve la fattura anziche' dal soggetto che la emette; tale meccanismo prevede, pertanto, che il subappaltatore emetta nei confronti dell'appaltatore una fattura senza addebito dell'IVA relativa, in quanto l'imposta e' assolta da quest'ultimo. In particolare, il subappaltatore che emette la fattura indichera' in essa la seguente dicitura: "fattura ad aliquota IVA 0% emessa ai sensi dell'art. 17 comma 5 d.p.r. 633/1972". Il soggetto che riceve la fattura provvedera' all'integrazione della stessa dell'IVA relativa applicando l'aliquota corretta e provvedera' a registrare la fattura sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite. In tal modo l'appaltatore diviene il soggetto debitore dell'IVA.

Requisiti per l'applicazione del reverse charge

Gli elementi salienti per individuare i casi cui applicare il reverse charge sono tre:

  • l'individuazione dei soggetti coinvolti; e' necessario che via siano almeno tre soggetti, il committente principale, l'appaltatore e il subappaltatore (oltre eventualmente ad alti subappaltatori);
  • la natura del contratto stipulato tra le parti: e' importante che tanto il rapporto tra il committente principale e l'appaltatore quanto il rapporto tra l'appaltatore e il subappaltatore sia inquadrabile nel contratto di appalto;
  • il settore di appartenenza: le attivita' oggetto di contratto di appalto e subappalto devono riferirsi all'edilizia. Al riguarda l'Agenzia delle Entrate si e' pronunciata piu' volte chiarendo che occorre fare riferimento ai codici ATECOFIN, per cui solo le imprese che hanno un codice attivita' rientrante tra quelli appartenenti al settore delle costruzioni sono soggette al reverse charge ricorrendone gli altri presupposti.

Il reverse charge si applica alle prestazioni rese dal subappaltatore all'appaltatore principale nonche' alle prestazioni rese da un subappaltatore ad un altro subappaltatore (subappalto a cascata).

Nel caso in cui per la realizzazione di un'opera l'appaltatore si rivolge separatamente a due soggetti, uno che fornisce i materiali e l'altro che esegue la posa in opera il reverse charge si applica soltanto tra chi esegue l'opera (ossia chi esegue la posa in opera) e l'appaltatore principale; chi ha fornito solo i materiali esegue, infatti, una vendita e, pertanto, emette fattura con assoggettamento ad IVA.