De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Reverse charge in edilizia: sanzioni - 17/05/2009

Al fine di individuare il meccansimo sanzionatorio legato all'applicazione del reverse charge in edilizia bisogna distinguere due casi:

Emissione di fattura con IVA anziche' con "reverse charge"

In tale ipotesi la sanzione varia in funzione del fatto che il subappaltatore versi la relativa imposta (quindoi l'errore diverrebbe solo formale), oppure, non versi l'IVA indicata in fattura.

Nel primo caso la sanzione e' pari al 3% dell'IVA con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Nel secondo caso (IVA erroneamente indicata in fattura, incassata e non versata all'Erario dal subappaltatore), invece, si applica una sanzione che va dal 100% al 200% dell'imposta non versata, con un minimo di 258 €; in tal caso, l'appaltatore e' solidalmente responsabile non solo per la sanzione ma anche per l'imposta non versata dal subappaltatore.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, l'appaltatore che ha ricevuto una fattura irregolare puo':

  • non esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente addebitata dal subappaltatore;
  • emettere un documento integrativo con indicazione dell'imponibile, dell'aliquota e della relativa imposta, registrando lo stesso sia nel registro delle fatture di acquisto che nel registro delle vendite;
  • liquidare l'imposta nei modi ordinari;
  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente il documento integrativo in duplice esemplare entro trenta giorni dalla registrazione.

Emissione di fattura con "reverse charge" anziche' con IVA

In tal caso, presumendo che l'appaltatore assolva l'IVA sulla fattura ricevuta con inversione contabile, la sanzione e' del 3%con un minimo di 258 € ed un massimo di 10.000 €; solo per la sanzione vi e' responsabilita' in solido per l'appaltatore e il subappaltatore.

Qualora l'appaltatore intende regolarizzare l'operazione deve:

  • presentare all'Agenzia delle Entrate competente, entro 30 giorni dalla registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare;
  • versare la relativa imposta a mezzo F24 utilizzando il codice tributo 9399;
  • esercitare il diritto a detrarre l'IVA.