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Proroga terremotati - 27/08/2012
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de minimis: limite a 500 mila euro - 13/06/2009

La Comunicazione comunitaria n. 2009/C16/01 ha previsto nell'ambito della normativa già in vigore sugli aiuti di Stato, la possibilità di concedere, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2010, finanziamenti con una intensità più elevata con l'obiettivo di porre rimedio alla crisi che sta caratterizzando l'economia internazionale. Il valore massimo di contributi che potranno essere ottenuti in regime "de minimis" riferito a un periodo di tre anni, potrà essere elevato per alcune tipologie di imprese, da 200 a 500 mila euro. La Commissione europea parte dalla considerazione che in questo momento la crisi finanziaria non colpisce solo le aziende strutturalmente deboli, ma anche quelle che si troveranno di fronte all'improvvisa carenza o persino all'indisponibilità di credito. In tale ottica, poiché un miglioramento della situazione finanziaria di tali imprese avrà effetti positivi per l'intera economia europea, ha ritenuto necessario consentire temporaneamente la concessione di un importo di aiuto superiore ai limiti indicati nel regolamento "de minimis". Per rimanere nel campo di applicazione della normativa del de minims, che prevede la concessione dei contributi in "esenzione" dalla notifica a Bruxelles, è necessario però il rispetto di alcune condizioni. In primo luogo l'aiuto non dovrà essere superiore a una sovvenzione diretta in denaro di 500.000 euro, con riferimento ad ogni azienda. Ciascun valore utilizzato dovrà essere al lordo di ogni imposta o onere fiscale. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, il contributo dovrà essere calcolato con riguardo all'equivalente sovvenzione lordo (ESL). Inoltre, l'aiuto di riferimento potrà essere concesso alle imprese che al primo luglio 2008 non erano definite "in difficoltà", ai sensi della comunicazione della commissione "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/c244/02). Più in particolare, l'aiuto potrà essere riconosciuto alle imprese che non erano in difficoltà a quella data, ma che hanno cominciato ad esserlo successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale. Altro requisito è che il contributo non costuituisca parte della categoria "aiuti alle esportazioni", o "aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati". L'agevolazione potrà essere concessa in particolare fino al 31 dicembre 2010. Inoltre, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro dovrà ottenere dall'azienda interessata una dichiarazione, in forma scritta o elettronica, su qualunque altro contributo di tipo "de minimis" ricevuto e su qualunque altro finanziamento percepito nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro potrà accordare l'aiuto solo dopo aver controllato che quest'ultimo non porti il totale dei finanziamenti ricevuti dall'impresa nel periodo tra il primo gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010 a una soglia superiore a 500 000 euro. L'ultimo requisito da rispettare è che l'aiuto sia concesso sotto forma di regime "de minimis". Da questo regime di aiuto sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli. Esso è, invece applicabile alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (ex art. 2, paragrafi 3 e 4 del Regolamento CE numero 1857/2006), tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando il contributo è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.