Le fatture emesse da una società priva di una struttura organizzativa composta da mezzi e personale occorrente per fornire le prestazioni fatturate sono considerate false.
Sul piano fiscale, non è vero che sia indifferente l’identificazione del soggetto che effettivamente abbia fornito la prestazione. Al contrario, l’identificazione dell’emittente consente di effettuare i controlli incrociati, per verificare:
• ai fini delle imposte dirette, l’effettività del costo;
• ai fini IVA, l’effettivo pagamento a monte, mediante rivalsa, dell’imposta portata in detrazione a valle.
La mancata corrispondenza tra soggetto che emette la fattura e soggetto che effettua la prestazione (sempre che la prestazione sia stata effettuata) impedisce il controllo sull’ammontare del prezzo effettivamente pagato (che il percettore deve dichiarare nei componenti positivi del reddito) e sull’adempimento degli obblighi IVA, e consente a chi lavora «a nero» di sottrarsi all’imposizione.
Sentenza Cassazione n. 27574 del 20.11.2008