De Mattia & Palma Commercialisti - News
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a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
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Spesometro - 02/01/2011
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Cartelle Equitalia e crediti tributari: ora e' possibile la compensazione - 18/06/2009

Il decreto legge 262/2006 (articolo 2, comma 13) ha inserito l'articolo 28-ter all'interno del Dpr 602/73; con tale modifica  e' ora possibile compensare i crediti tributari con i debiti da cartelle esattoriali.

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale del 29 luglio 2008, ha fissato le modalità di trasmissione dei flussi informativi tra Equitalia e Amministrazione finanziaria. 

Alla luce di tale novita', gia' a partire dai prossimi giorni, Equitalia invierà ai contribuenti iscritti a ruolo, che contemporaneamente vantano crediti d'imposta, una proposta per compensare i due importi.

L'Agenzia delle Entrate, al momento dell'erogazione dei rimborsi d'imposta, trasmette l'elenco dei beneficiari a Equitalia che individua, all'interno di questo, chi è iscritto a ruolo e chi no.

La nuova lista viene restituita alle Entrate, che provvede a mettere a disposizione di ciascun agente della riscossione gli importi corrispondenti alle somme iscritte a ruolo non riscosse, comprensive degli interessi e delle spese. L'agente della riscossione sospende le azioni di recupero e notifica una proposta di compensazione agli aventi diritto al rimborso.

Il modello predisposto da Equitalia 
dovrà contenere il dettaglio delle somme iscritte a ruolo, le informazioni sugli sportelli dell'agente della Riscossione (indirizzi, orari e giorni di apertura), il modulo di adesione e l'elenco dei documenti da allegare.

Se accetta di compensare il debito, il contribuente dovrà restituire personalmente allo sportello competente, via fax o tramite posta, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, una copia del modulo di adesione, compilata e firmata, allegando la documentazione richiesta.

La mancata risposta da parte del contribuente entro 60 giorni, verrà considerata come rifiuto della proposta di compensazione; trascorsi 80 giorni dalla notifica della stessa senza un feedback positivo, l'agente della Riscossione riprenderà l'attività di recupero delle somme iscritte a ruolo.

In caso di adesione alla compensazione, Equitalia tratterrà le somme per il quale il contribuente è debitore, nei limiti dell'importo oggetto della compensazione, rilasciando apposita quietanza, e ne darà comunicazione all'agenzia delle Entrate, la quale erogherà direttamente al beneficiario la somma eventualmente eccedente.

Sono escluse dalla procedura di compensazione le partite oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, quelle per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997, e quelle relative a soggetti deceduti.