De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
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il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
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la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Studi di settore: i correttivi congiunturali - 26/06/2009

Con l'approvazione definitiva, avveuta solo il 5 giugno scorso, dei modelli da allegare ad Unico 2009, volge al termine il tormentato percorso normativo degli studi di settore per il periodo d'imposta 2008.

I provvedimenti che hanno segnato l'intero iter legislativo in questione possono essere cosi riepilogati.

"MANOVRA D'ESTATE"

Nell'art. 33, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 , conv. con modif. con L. 6 agosto 2008, sancito che gli studi di settore di nuova applicazione, compresi quelli soggetti al processo di revisione triennale, devono essere approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno cui si riferiscono. Tale modifica sta a significare che per gli studi di settore in revisione per il periodo d'imposta 2009 la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale  dovrà avvenire non oltre il 30 settembre del corrente anno. Tutto ciò dovrebbe portare ad una maggior compliance degli studi di settore in quanto, a regime, dovrebbe residuare circa un trimestre per i contribuenti per prendere confidenza con le nuove elaborazioni. Per il solo periodo d'imposta 2008 il criterio di applicazione con una deroga, per cui gli studi sono stati approvati entro il 31 dicembre. Sul punto va detto, come ha dimostrato l'esperienza di quest'anno che l'accorciamento dei tempi di pubblicazione del provvedimento di approvazione dello studio di settore, non ha generato in termini pratici alcun beneficio in ordine alla conoscibilità dello studio di settore  da parte degli operatori economici, in quanto senza il necessario supporto applicativo del software Gerico il contribuente non è messo nelle condizioni di verificare anzitempo il risultato atteso dallo studio di settore.

DECRETO "ANTI - CRISI"

Con l'art. 8, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. con L. 28 gennaio 2009, n. 2 è stata sancita la necessità di rivedere l'intero sistema degli studi di settore affinchè lo strumento potesse tenere conto degli effetti della crisi nel sistema economico. I tecnici del Ministero hanno individuato nei correttivi congiunturali quegli elementi che potessero mantenere la rappresentatività dell'intero sistema studi anche nell'attuale scenario di crisi economica. Sul punto va detto che l'operazione non è certo stata agevole, in primis per la difficoltà di stimare gli effetti della crisi differenziandola per settore economico e per singolo gruppo omogeneo di riferimento (cluster), in seconda battuta per la mancanza di dati e numeri che potessero, in qualche modo, fornire un resoconto utilizzabile, poi, nelle valutazioni sugli studi di settore.

DECRETO "CORRETTIVI"

Il tormentato percorso legislativo che ha connotato l'intera operazione riguardante gli studi di settore ha portato all'approvazione del decreto "correttivi" che ha, sostanzialmente, sancito la revisione congiunturale speciale degli studi di settore dando alla luce i correttivi contabili da applicarsi a Gerico 2009. Sul punto va detto che i correttivi agiscono sul calcolo di Gerico rivedendo la stima del ricavo congruo "al ribasso" operando, sostanzialmente, secondo le seguenti linee guida:

- direttamente su alcune variabili di costo riducendone l'apporto in termini di "mark up" sulla funzione ricavo;

- introducendo degli elementi di riduzione generica volti a contenere l'esito dell'elaborazione dei software.

L'intera operazione si è, poi, conclusa con l'approvazione in data 22 maggio scorso delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contenuti nei modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2009 .

NOVITA' DI GERICO 2009

Gli studi di settore applicati al periodo d' imposta 2008 si connotano, quindi, per il cospicuo utilizzo dei correttivi contabili nella stima del ricavo eleborato dal software. Poche le ulteriori  novità in Gerico 2009 il cui sviluppo è del tutto simile alla versione dell'anno precedente, con la particolarità di accogliere "l'effetto correttivi" di cui sopra direttamente nella maschera dell'esito finale, dandone ulteriore evidenziazione separata rispetto al tradizionale risultato stimato dall'applicativo. Tra le novità dei modelli va citata l'introduzione di un nuovo codice 5 da utlizzarsi in tutti i casi di cessazione di attività in cui, la stessa attività d'impresa o di lavoro autonomo, è cessata nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e non riavviata da parte dello stesso soggetto entro sei mesi. Fra le cause di esclusione, da riportarsi esclusivamente nel Modello Unico nei Quadri RE, RF, RG, si registra l'introduzione di un nuovo codice da annotarsi con il numero 12 relativo alla modifica nel corso del periodo d'imposta dell'attività esercitata nel caso in cui le due attività siano soggette a differenti studi di settore. Fra i soggetti esclusi dell'applicazione degli studi di settore le istruzioni puntualizzano che i contribuenti minimi non sono soggetti alla compilazione dei modelli, e sono esclusi anche da eventuali successivi controlli sulla scorta di Gerico 2009. Vengono, quindi, confermate le novità introdotte con il periodo d'imposta precedente riguardanti i dati contabili; più specificatamente con riferimento ai beni strumentali le istruzioni precisano che il valore dei beni strumentali posseduti va ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all'anno considerato, quest'ultimo convenzionalmente stabilito pari a 365 giorni. Per esempio, dunque, se il bene viene acquistato il 1° dicembre 2008 il valore di costo del bene andrà rapportato per 31/365. Rimangono, inoltre, anche per il modello relativo all'anno 2008, le ulteriori informazioni connesse con i righi F22 relativamente ai campi interni riguardanti le spese per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di cancelleria e quelle relative a omaggi a clienti e articoli promozionali. Nel rigo F23 viene specificato che deve essere indicata, da parte dei contribuenti che nel periodo d'imposta successivo intendono avvalersi del regime dei minimi,la somma algebrica dei componenti positivi e negativi di reddito relativi ad esercizi precedenti a quello di cui ha effetto il nuovo regime, qualora tale differenza sia negativa. Qualora quest'ultima differenza sia invece positiva la stessa andrà indicata nel relativo rigo F05.

IMPRESE MULTIATTIVITA'

Viene, inoltre, confermato il prospetto per le imprese multiattività, sulla scia di quanto statuito con il D.M. 11 febbraio 2008, per cui già con il modello relativo al periodo d'imposta 2007 veniva abolito l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Alla luce di tale modifica già dalla scorsa dichiarazione le imprese multipunto/multiattività non sono più tenute alla compilazione dei modelli relativi all'annotazione separata. In ipotesi di più attività esercitate dal contribuente si procederà, quindi, con la compilazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente. Per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, quindi, se per almeno una di queste risulta approvato lo studio, occorre verificare se si è in presenza di un'impresa multiattività. Per quanto riguarda l'annualità in questione, va poi segnalata la seguente modifica:

- per il periodo d'imposta 2007: ammontare dei ricavi relativi alle attività non prevalenti superiori del 20% del totale dei ricavi dichiarati. L'impresa viene considerata una multiattività, è obbligata a compilare il prospetto studi con riferimento allo studio relativo all'attività principale, ma non è soggetta ad accertamento tramite lo studio di settore:

- per il periodo d'imposta 2008: ammontare dei ricavi relativi alla attività non prevalenti superiori del 30% del totale dei ricavi dichiarati. L'impresa viene considerata una multiattività, è obbligata a compilare il prospetto studi con riferimento allo studio relativo all'attività principale, ma non è soggetta ad accertamento tramite lo studio di settore. 

L'innalzamento della soglia entro la quale l'impresa non è più considerata multiattività determina, quindi, un incremento delle posizioni da sottoporre a controllo con l'utilizzo degli studi di settore.

NUOVE ATTIVITA'

Fra i nuovi soggetti obbligati alla compilazione dello studio di settore vanno citati, relativamente agli studi "Servizi degli istituti di bellezza" e "Studi e laboratori fotografici", anche i contribuenti che nel periodo d'imposta 2008 hanno esercitato in via prevalente "Servizi di manicure e pedicure" e "Attività di fotoreporter". Si tratta, tuttavia, di due attività  che rimangono soggette ai parametri, la cui compilazione dei modelli ha il semplice scopo di consentire, da una parte, l'acquisizione delle informazioni necessarie alla costruzione degli studi di settore e di alleggerire, dall'altra, gli adempimenti dei contribuenti, che non saranno tenuti all'invio dei dati tramite un questionario apposito da compilare separatamente.

RISULTATO DI GERICO

L'Amministrazione finanziaria, dal punto di vista statistico, definisce il ricavo puntuale come quel ricavo medio ottenuto dalle imprese appartenenti a un determinato cluster, applicando la funzione ricavo alle variabili identificate dall'analisi statistica. A partire dal periodo d'imposta 2006 al concetto per cosi dire "classico" di congruità si è aggiunto l'effetto degli indicatori di normalità economica i quali, agendo direttamente nella funzione ricavo, determinano in caso di incoerenza un aumento del ricavo congruo. Nello specifico, dal punto di vista pratico, gli eventuali maggiori ricavi o compensi determinati mediante gli indicatori vengono sommati, al ricavo/compenso puntuale e al ricavo/compenso minimo calcolato, con le consuete modalità, applicando la "funzione ricavo/compenso". Nel caso di eventuale "incoerenza" rispetto a uno o più dei predetti indicatori, il risultato finale della stima, fornito dal software Gerico consisterà, quindi, in un ricavo/compenso puntuale e un ricavo/compenso minimo maggiorato in funzione delle singole situazioni di incoerenza. Si avrà pertanto, in linea generale, un solo valore di riferimento ai fini dell'eventuale adeguamento in dichiarazione alle risultanze degli studi di settore: il soggetto risulterà "non congruo" rispetto alle risultanze degli studi di settore nel caso in cui i ricavi o compensi dichiarati risultino inferiori ai valori stimati dallo studio di settore, tenendo conto anche dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità.

CORRETTIVI CONTABILI

Come più volte indicato l'elemento principale che caratterizza Gerico 2009 riguarda sicuramente i correttivi contabili. Preliminarmente è necessario puntualizzare che tutti i correttivi congiunturali si applicano ai soggetti che presentano nel 2008 ricavi o compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall'analisi di congruità base. Nello specifico, le istruzioni alla compilazione degli studi di settore raccomandano, quindi, l'importanza di compilare con cura il Quadro X in modo da cogliere tutte le possibilità di riduzione del ricavo stimato offerte dal software. Alcuni correttivi sono, infatti, di applicazione automatica ed insiti nell'elaborazione di Gerico altri, invece, si "accendono" solo a seguito della compilazione del Quadro X e all'avverarsi di talune condizioni quali, ad esempio, la contrazione dei ricavi rispetto al periodo precedente. Sul punto, anche se non riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello, va segnalato che non solo nel Quadro X sono contenuti gli elementi necessari per una corretta applicazione nei correttivi. In talune fattispecie va posto l'accento anche su una corretta e scrupolosa compilazione del Quadro D, in quanto, ad esempio per i correttivi relativi al costo delle materie prime o al costo dei carburanti, diventa fondamentale proprio la corretta compilazione del Quadro in esame al fine dell'attivazione del relativo correttivo stabilito da Gerico. Più specificatamente i correttivi introdotti sono riepilogati in quattro grandi famiglie:

- Correttivi congiunturali individuali;

- Correttivi congiunturali di settore;

- Correttivi sul costo delle materie prime e dei carburanti;

- Correttivi sull'analisi di normalità economica.

CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI

I correttivi congiunturali individuali sono stati previsti per tutti i 206 studi in vigore per il periodo d'imposta 2008. Tali correttivi possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d'imposta 2008, ricavi/compensi dihiarati ai fini della congruità inferiori ai ricavi/compensi storici di riferimento. In linea generale, quindi, il correttivo in parola opera se si registra una riduzione dei ricavi dichiarati nel 2008 rispetto al periodo d'imposta 2007. Sul punto bisogna sottolineare come questo gruppo di correttivi sia quello di più frequente applicazione nel panorama di Gerico 2009. Il meccanismo applicativo descritto è uguale per ogni studio di settore, ciò che muta sono i coefficienti calcolati per ogni singolo cluster. Il software propone, inoltre, a seconda dei casi, anche taluni specifici correttivi territoriali che si applicano a seconda dell'area di appartenenza individuata. L'applicazione del correttivo congiunturale a livello individuale determina una riduzione dei ricavi stimati, calcolata moltiplicando il ricavo puntuale di "congruità classico" per un apposito coefficiente di ponderazione. 

CORRETTIVI RELATIVI AL COSTO DELLE MATERIE PRIME E DEL CARBURANTE

I correttivi relativi al costo delle materie prime riguardano alcuni settori del comparto manifatturiero che nel 2008 sono stati particolarmente penalizzati dal rilevante incremento dei prezzi dei materiali metallici determinato dall'aumento della domanda mondiale relativa agli stessi. Per tali settori va detto, peraltro, che i correttivi non rappresentano certo una novità in quanto già applicati anche nelle precedenti versioni di Gerico. Ciò che muta rispetto al passato è sicuramente l'ammontare e la modalità di funzionamento dei singoli correttivi. Accanto a tali correttivi vanno inseriti quelli relativi al costo del carburante i quali tendono a temperare il ricavo congruo di alcune categorie economiche per cui il costo del carburante rappresenta una delle variabili più significati nello sviluppo dell'attività d'impresa. I correttivi in parola: 

- si attivano se si registra un incremento dell'incidenza della variabile "costo del venduto e costo per la produzione di servizi" sui ricavi dichiarati rispetto all'anno di costruzione dello studio; 

- operano in riduzione del ricavo stimato da calcolarsi come differenza fra il ricavo puntuale ante applicazione correttivo e quello post interventi di riduzione, calcolato riducendo il  peso della variabile "costo del venduto e costo per la produzione di servizi". 

CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE 

Interessano i comparti che sono stati caratterizzati da una riduzione della redditività a seguito di modifiche strutturali delle relazioni fra le variabili economiche. L'applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi stimati da considerarsi in valore assoluto moltiplicando il ricavo puntuale derivante dall'applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali previsti per lo studio. 

CORRETTIVI SULL'ANALISI DI NORMALITA' ECONOMICA

Gli interventi relativi all'analisi di normalità economica si applicano a soggetti che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d'imposta 2008 rispetto al 2007 e riguardano i seguenti indicatori:

- valore aggiunto per addetto; 

- redditività dei beni mobili strumentali;

- resa oraria per addetto;

- resa oraria del professionista;

- durata delle scorte;

- rotazione del magazzino.

In relazione a questi corrispettivi va osservato che gli stessi si applicano agli indicatori di prima generazione, ossia quelli introdotti con l'art.1, co. 14, L. 296/2006. Solo i correttivi destinati agli indici "durata delle scorte" e "rotazione del magazzino" si applicano anche agli indicatori di normalità economica di seconda generazione. Con riferimento ai primi quattro indicatori la soglia minima di normalità economica viene ridotta della stessa percentuale di diminuzione dei ricavi/compensi dichiarati, fra il periodo d'imposta 2008 e il 2007. Relativamente agli ultimi due indicatori, quelli inerenti al magazzino le soglie di normalità economica minima e massima vengono aumentate in modo da tenere conto dell'incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).