L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa ha precisato che le nuove norme in materia di compensazione dei crediti (art. 10 D.L. 78/2009, c.d. "Manovra d'estate 2009") troveranno apoplicazione solo a partire dal periodo d'imposta 2010.
Comunicato stampa del 02 luglio 2009
Le disposizioni introdotte dalla Manovra d'estate 2009 per rendere più rigorosi i controlli finalizzati al contrasto delle compensazioni illecite, avranno effetto dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno. La dichiarazione, inoltre, deve aver ottenuto il visto di conformità da un professionista abilitato (dottore commercialista o consulente del lavoro). In alternativa, per i contribuenti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, è valida anche la sottoscrizione di chi firma la relazione di revisione che garantisce la corrispondenza tra i dati delle scritture contabili e quelli riportati in dichiarazione. Le false attestazioni sono punite con la sanzione da 258 a 2.582 euro e, nel caso in cui l'illecito si ripetesse o fosse particolarmente grave, è prevista la segnalazione agli organi competenti per ulteriori provvedimenti. Per evitare che il contribuente debba aspettare a lungo prima di poter utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione annuale (si ricorda che il termine di presentazione scade il 30 settembre), la norma introduce la possibilità di presentare la dichiarazione Iva annuale sganciata dal modello Unico, in forma autonoma, cioè a partire dal 1° febbraio successivo all'anno d'imposta. La modifica consente di compensare il credito annuale a partire dal 16 marzo.
Per contrastare gli abusi e gli illeciti utilizzi di crediti inesistenti e contemporaneamente innalzare la soglia massima annua di utilizzo di crediti in compensazione, l'articolo 10 del Decreto Legge 78/2009 introduce un meccanismo preventivo di controllo, dettando le modalità operative cui devono attenersi i contribuenti che effettuano compensazioni di crediti Iva per importi superiori a 10mila euro annui.
E' innanzi tutto stabilito che la compensazione può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza infrannuale da cui emerge il credito.
Inoltre, chi presenterà la dichiarazione annuale entro febbraio non sarà tenuto alla trasmissione della comunicazione dati Iva.
E' anche disposto che le operazioni di compensazione per importi superiori a 10mila euro annui dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate.
Per quanto riguarda i crediti (e le relative compensazioni in F24) di importo inferiore a 10mila euro annui nulla cambia rispetto alla disciplina vigente.