De Mattia & Palma Commercialisti - News
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la revisione contabile (obbligatoria o volontaria) del bilancio oltre a rispondere ad obblighi di legge, consente alle aziende di raggiungere anche altri importanti obiettivi, quali: anali....
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la legge di stabilita' 2014 (art. 1 - comma 156) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni sociali in base alle disposizioni dell'art. 7 della legge 28/12/2011 n.448. ....
Iva al 22% - 30/09/2013
dal 1° ottobre 2013 entra in vigore l’aliquota iva al 22% mentre rimangono invariate le aliquote ridotte al 4% e al 10%. visto lo scarsissimo lasso temporale che il legislatore ha co....
l’istituto della transazione fiscale, disciplinato dall’art. 182-ter della l.f., rappresenta una particolare procedura “transattiva” tra fisco e contribuente, collocata nel cor....
grazie alle nuove disposizioni in materia di composizione delle crisi da eccesso di debiti, disciplinata dalla legge n.3 del 27 gennaio 2012, in vigore dal 29 febbraio 2012, e' oggi possibile por....
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Crediti inesistenti: sanzioni piu' care - 12/07/2009

La materia era già stata rivista con la Manovra d'Estate dello scorso anno e con il Decreto Legge 185/2008, che aveva previsto l'applicazione di una sanzione compresa tra il 100 e il 200% del credito utilizzato, misura, quest'ultima, poi resa fissa per le indebite compensazioni superiori a 50mila euro.

Prima dei citati provvedimenti, la violazione era invece equiparata, a livello sanzionatorio, al mancato versamento e, quindi, soggetta a una sanzione del 30%.

Con la Manovra Estiva 2009, le sanzioni sono dovute, senza alcuno sconto legato a modalità e tempi di pagamento, nella misura minima del 100% fino a un massimo del 200% del credito inesistente utilizzato per la generalità dei casi, nella misura fissa del 200% per gli importi superiori a 50mila euro.

Viene, inoltre, espressamente esclusa la possibilità di avvalersi della definizione agevolata per quelle derivanti dall'utilizzo di crediti inesistenti, ossia la definizione con la riduzione ad un quarto per mancata impuganzione.