Il comma 3-bis dell'art.12 del D.Lgs. 231/2007 ha introdotto una importante novita' per le societa' di capitali dotate del Collegio sindacale o che, per disposizione di legge nonche' volontariamente, sono soggette alla certificazione del bilancio.
La nuova disposizione normativa riconosce che tanto l'attivita' del Collegio sindacale quanto quella dell'organo di revisione avvengono in momenti successivi rispetto ad un'ipotetica operazione sospetta in relazione alla quale con la previgente normativa scattava l'obbligo di segnalazione.
Successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 231/2007 i componenti degli organi di controllo sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio (verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette).
Inoltre, si fa notare come tale esenzione e' estesa anche a coloro che ricoprono incarichi di componenti di Collegi sindacali e/o Revisione del bilancio in societa' naturalmente soggette agli obblighi antiriciclaggio (Banche, Assicurazioni, SIM, SICAV, ecc.).