I contribuenti che si avvalgono della “Tremonti ter” di cui all’articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.
L’agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico per cui tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell’agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti “previsionale”).