De Mattia & Palma Commercialisti - News
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in questo articolo vengono sintetizzate le principali innovazioni legislative che sono state introdotte di recente all'interno del regio decreto n.267 del 16/03/1942 recante disposizioni in materia di....
in questo articolo si evidenzia una novità importante che il legislatore ha voluto introdurre alla legge fallimentare al fine di incentivare il ricorso a procedure straordinarie di gestione d....
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la facolta' per imprese e professionisti di finanziarie temporaneamente le proprie attività attraverso il differimento del pagamento dell’iva addebitata ai clienti è stata introd....
le recenti e numerose innovazioni legislative volte a dare impulso alla stagnante economia italiana hanno introdotto importanti modificate al libro v capo vii del codice civile in base alle quali &....
dal 29 agosto è ufficialmente in vigore il decreto del ministero della giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 che fissa il modello standard di atto costitutivo e statuto indispensabile per l&rsquo....
Proroga terremotati - 27/08/2012
lo scorso 25 agosto con un comunicato stampa, il governo ha esaminato l’ipotesi di differimento degli adempimenti fiscali per coloro che si trovano nei territori colpiti da terremoto. le ....
a seguito dell’emanazione da parte del ministero dell’economia e finanze (mef) della circolare n.2 del 16/01/2012, si chiarisce un aspetto critico della normativa relativa al trasferimento....
la manovra monti (noto anche decreto salva italia) ha previsto all'art. 11 della legge 214/2011 l'allungamento di un anno del termine entro il quale potranno essere effettuati controlli nei confronti ....
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Acconti IRAP 2009 - 26/11/2009

A partire dalla presentazione del Modello Unico 2009 la dichiarazione IRAP e' presentata in via autonoma.
Il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell’imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).
Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - “Totale imposta” - del modello IRAP 2009.
Detto ciò, ai fini del calcolo dell’acconto IRAP occorre distinguere tra:

  • persone fisiche e società di persone;
  • società di capitali ed enti equiparati;

Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l’acconto per tale imposta, applicando le medesime regole valide per l’IRPEF, facendo riferimento, come accennato, al rigo IR22.

La riduzione dell’acconto al 79% prevista dal D.L. n.168 del 23/11/09, non si applica ai fini del calcolo dell’acconto IRAP.

Per le società di capitali ed enti equiparati, l’acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l’IRES.
In particolare, l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.