L'amministratore di una società è ritenuto responsabile penalmente per il reato commesso da altro amministratore o socio, qualora questo configuri un'evento pregiudiziale per la societa'.
E' quanto ha stabilito la V sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 45513/2008, asserendo che la responsabilità concorsuale può ascriversi anche nella forma del dolo eventuale, quando chi agisce si rappresenta la probabilità del fatto illecito e, ciononostante, permanga nella "colpevole inerzia", accettando così il rischio della perdita patrimoniale per l'organismo che amministra, con conseguente dolo per i creditori.
La prova della rappresentanza dell'evento non suppone una completa conoscenza dello stesso, ma può discendere anche dalla "positiva verifica della rappresentazione di una ragionevole probabilità del suo avveramento". A tal riguardo si fa riferimento all'indice di allarme fornito dal richiamo formale, indirizzato agli amministratori dal Collegio Sindacale, sulla carenza di capitale della società, nonostante la recisa asserzione del suo versamento nelle casse sociali.
Un 'esplicito segnale sulla concreta probabilità che il bilancio societario sarebbe risultato infedele alla situazione patrimoniale.
Corte Cassazione - V Sezione Penale Sentenza n. 45513 del 09.12.2008