A partire dal 1 gennaio 2010 cambia il regime di territorialita' Iva nel settore dei trasporti; in particolare, bisognera' distinguere tra:
- trasporti resi a committenti soggetti passivi d'imposta (business to business) per i quali si applichera' il nuovo art. 7-ter del dpr 633/72
- trasporti resi a privati (business to consumer) per i quali si applichera' il nuovo art. 7-sexies, lett. b) e c) del dpr 633/72.
A partire dal 2010 non si dovra' piu' distinguere tra trasporti nazionali, intracomunitari e internazionali in quanto in tutti i casi rilevera' il paese del committente soggetto passivo d'imposta.
Il regime di non imponibilita' di cui all'art. 9 comma 1 n.2 del dpr 633/72 si applichera' solo ai beni in esportazione, in transito o in importazione (temporanea o definitiva); in caso di trasporti completamenti avvenuti all'estero si applichera' l'Iva in Italia se il committente e' un'impresa residente in Italia mentre trasporti completamente in Italia in cui le controparti sono estere non verranno assoggettati all'imposta in Italia per carenza del requisito della territorialita'.