La Legge Finanziaria 2010 (Legge 191 del 23 dicembre 2009) ha fissato al 31 ottobre 2010 (di fatto rinviato al 2 novembre essendo il 31 ottobre e il 1 novembre giorni festivi) il termine entro il quale rideterminare il valore delle partecipazioni in societa' non quotate nei mercati regolamentati (e dei terreni) di cui il titolare sia in possesso alla data del 1 gennaio 2010.
L'operazione di rivalutazione consente di diminuire (o annullare completamente) la plusvalenza che si formerebbe in caso di cessione a titolo oneroso della partecipazione ( o dei terreni).
In assenza di rivalutazione la plusvalenza sarebbe tassata ai sensi dell'art. 67 TUIR.
CONDIZIONE SOGGETTIVA
Possono effettuare la rivalutazione:
- le persone fisiche
- le societa' semplici
- gli enti non commerciali, solo per i beni che non rientrano in regime di impresa
- i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia
CONDIZIONE OGGETTIVA
Possono essere oggetto di rivalutazione le partecipazioni (azioni, quote, diritti d'opzione) non quotate in mercati non regolamentati, nonche' terreni agricoli ed edificabili.
COSTO FISCALE DELL'OPERAZIONE
L'operazione si perfeziona con il versamento dell'imposta sostitutiva (fino ad un max di 3 rate annuali di pari importo con maggiorazione sulla seconda e terza annualita' dell'interesse al 3%) nella seguente misura:
- 4% per le partecipazioni "qualificate" al 1 gennaio 2010
- 2% per le partecipazioni "non qualificate" al 1 gennaio 2010
- 4% per i terreni.
PROCEDURA
Per determinare l'importo su cui pagare l'imposta sostitutiva occorre una relazione di stima giurata da parte di un tecnico abilitato.