Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.
L’obbligazione, relativa a ciascun anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento è eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.
La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è agganciata alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.
fatturato
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aliquote
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importo dovuto (in euro)
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oltre euro
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fino a euro
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100.000
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misura fissa
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200,00
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100.000
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250.000
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0,015%
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200
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+ 0,015% della parte eccedente 100.000
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250.000
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500.000
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0,013%
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222,50
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+ 0,013% della parte eccedente 250.000
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500.000
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1.000.000
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0,010%
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255
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+ 0,010% della parte eccedente 500.000
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1.000.000
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10.000.000
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0,009%
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305
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+ 0,009% della parte eccedente 1.000.000
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10.000.000
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35.000.000
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0,005%
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1.115
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+ 0,005% della parte eccedente 10.000.000
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35.000.000
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50.000.000
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0,003%
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2.365
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+ 0,003% della parte eccedente 35.000.000
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50.000.000
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---
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0,001%
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2.815
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+ 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)
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Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.
Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.
Imprese non residenti
Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.