De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Diritto camerale 2010 - 01/02/2010

Il decreto 22 dicembre 2009 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di sabato 30 gennaio, ripropone per il nuovo anno le stesse modalità di calcolo e gli stessi importi già fissati per il 2009.

L’obbligazione, relativa a ciascun anno solare, riguarda tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il versamento è eseguito a favore della Cciaa competente per territorio; nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell’impresa in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di commercio in cui è ubicata la sede legale al 1° gennaio.

La scadenza per effettuare il pagamento, in unica soluzione, è agganciata alla dichiarazione dei redditi, dal momento che coincide con il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi: 16 giugno ovvero 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento.

Imprese iscritte nella sezione ordinaria
Le nuove imprese che si iscrivono nel corso del 2010 devono versare, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il diritto camerale nella misura fissa di 200 euro. Invece, per le nuove unità locali iscritte nel corso dell’anno, appartenenti ad imprese già iscritte, è dovuto un diritto fisso pari al 20% di quello minimo stabilito per la sede principale, quindi 40 euro.
Il diritto camerale 2010 per la sede legale, dovuto dalle imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, va calcolato in funzione del fatturato realizzato lo scorso anno, come risulta dalla dichiarazione Irap. L’importo da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerata la misura fissa di 200 euro, e le aliquote indicate nella tabella relative ai successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato nel 2009.
 
fatturato
aliquote
importo dovuto (in euro)
oltre euro
fino a euro
---
100.000
misura fissa
200,00
100.000
250.000
0,015%
200
+ 0,015% della parte eccedente 100.000
250.000
500.000
0,013%
222,50
+ 0,013% della parte eccedente 250.000
500.000
1.000.000
0,010%
255
+ 0,010% della parte eccedente 500.000
 1.000.000
10.000.000
0,009%
305
+ 0,009% della parte eccedente 1.000.000
10.000.000
35.000.000
0,005%
1.115
+ 0,005% della parte eccedente 10.000.000
35.000.000
50.000.000
0,003%
2.365
+ 0,003% della parte eccedente 35.000.000
 
50.000.000
 
---
0,001%
2.815
+ 0,001% della parte eccedente 50.000.000 (fino a un massimo di 40.000)

Per ciascuna unità locale va invece versato, a favore della Camera di commercio nel cui territorio la stessa ha sede, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 200 euro.


Imprese iscritte nella sezione speciale

Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali delle Camere di commercio pagano un diritto annuale di importo fisso, che il decreto ora pubblicato in Gazzetta stabilisce, per il 2010, in:
  • 88 euro per le imprese individuali iscritte o annotate (imprese artigiane) nella sezione speciale e per le società semplici agricole
  • 144 euro per le società semplici non agricole
  • 170 euro per le società tra professionisti.

Inoltre, per ciascuna eventuale unità locale deve essere versato - analogamente a quanto previsto per la sezione ordinaria - un diritto annuale pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino a un massimo di 200 euro.

Imprese non residenti

Le imprese con sede principale all'estero sono tenute a pagare il diritto camerale per le eventuali unità locali e le sedi secondarie esistenti in Italia. L'importo dovuto per ciascuna di esse, anche per il 2010, è fissato in 110 euro.