La legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione Iva scatta dopo cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione.
In pratica, guadagna un anno il regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. A seguito dell’intervento normativo sull’articolo 10, primo comma, numero 8-bis, del Dpr n. 633/1972, tali operazioni ora non sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto se portate a termine entro cinque anni (non più quattro) dal termine della costruzione o della ultimazione dei lavori.