De Mattia & Palma Commercialisti - News
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Limiti alla compensazione in presenza di debiti scaduti - 03/01/2011

A partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in F24 eventuali crediti erariali (ad esempio per Iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contribuente ha dei debiti per imposte e accessori iscritti a ruolo a titolo definitivo di importo complessivo superiore a 1.500 euro, la cui data di pagamento sia naturalmente scaduta.

Il divieto di compensazione opera fino a concorrenza dell'importo dei debiti stessi.

Per i crediti Iva di importo superiore a 10 mila o 15 mila euro rimangono inoltre in vigore i precedenti vincoli alla compensazione con altri tributi o contributi, ossia la preventiva presentazione della dichiarazione Iva annuale separata e, sopra i 15 mila euro, l'ottenimento del «visto di conformità» da un professionista, o dal collegio sindacale se la società ha i sindaci a cui è affidata la revisione legale. Perman, inoltre l'obbligo, una volta presentata la dichiarazione annuale Iva separata ed ottenuto il visto di conformità sopra i 15 mila euro, di effettuare la compensazione del credito Iva esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate Fisconline o Entratel senza possibilità di utilizzare in compensazione il credito Iva superiore a 10.000 euro attraverso i servizi di home banking e remote banking.