De Mattia & Palma Commercialisti - News
scade il 16 marzo 2011 il termine per il versamento dell’iva dovuta sulla base della dichiarazione iva annuale da presentare in forma autonoma o in unico 2011. soggetti obbligati sono obbligat....
dal 2011 l’istanza per il rimborso iva non si presenta piu' al concessionario con il modello vr ma solo in dichiarazone e per via telematica. con provvedimento del direttore dell’agenzia ....
a partire dal 1 luglio 2011 gli avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi non saranno piu' seguiti dalla cartella di pagamento ma saranno titoli immediatamente esecut....
a partire dal 1 gennaio 2011 non e' piu' possibile compensare con altri tributi in f24 eventuali crediti erariali (ad esempio per iva o per imposte sui redditi), quando lo stesso contri....
un provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate datato 30 dicembre 2010 stabilisce che per le attivita' di tutoraggio e accertamento su imprese e grandi contribuenti stranieri, ma ident....
il 29 dicembre 2010 con provvedimento protocollo 2010/188376 l’agenzia delle entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal dl 78/2010 per l’effettuazione delle operazi....
Spesometro - 02/01/2011
dopo il redditometro arriva lo spesometro, vale a dire il nuovo sistema di controllo dell’agenzia delle entrate contro l’evasione fiscale che setaccera’ tutti i pagamenti tra i sogge....
a partire dal 1 febbraio 2011 viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. in particolare: - per i versamenti omessi, care....
la legge di stabilita' 2011 ha stabilito che per le cessioni di immobili abitativi da parte di un'impresa di costruzioni (o ristrutturazioni) l’esenzione iva scatta dopo cinque anni da....
confermata anche per il 2011 l’agevolazione prevista per gli interventi diretti al risparmio energetico. con una novita': lo “sconto” in dichiarazione per i lavori effettuati nel 20....
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Operazioni Intra UE: prova senza DDT - 16/12/2008

L'Agenzie delle Entrate con la Risoluzione n. 477/E del 15 dicembre ha espresso il proprio parere alla richiesta di chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intracomunitarie, con particolare riferimento al caso in cui per il cedente nazionale non risulti possibile procurarsi il documento di trasporto in quanto la spedizione è operata da un vettore incaricato dal cessionario.

L'Ufficio ha chiarito che per provare la cessione dei beni in altro Stato Ue, nel caso in cui l'operatore nazionale non sia in grado di esibire il documento di trasporto perché non ha curato direttamente la spedizione, è valido un qualsiasi altro atto idoneo a dimostrare l'invio intracomunitario.

Nel quesito si fa riferimento a una precedente risoluzione dell'Agenzia delle entrate (la n. 345/2007), in cui era stato affermato che, per dimostrare l'effettiva spedizione dei beni, "può costituire idonea prova l'esibizione del documento di trasporto".

Con il documento di prassi n. 477/E del 15 dicembre, l'Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito, precisando che l'esibizione del documento di trasporto citata nella precedente risoluzione è un'indicazione esemplificativa, ma non costituisce l'unica soluzione. Nei casi, infatti, in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, è possibile esibire qualunque documento idoneo a dimostrare l'invio delle merci in altro Stato membro.