De Mattia & Palma Commercialisti - News
Iva di gruppo - 15/03/2009
l'agenzia delle entrate con la risoluzione n.51/e/2009 del 25.02.2009 ha stabilito che nell'ambito dell'iva di gruppo, in caso di gruppi di societa' con patrimonio consolidato superiore a 258.228....
il ministro dell'economia tremonti nella conferenza stampa al termine dell'ecofin del 10.03.2009 ha annunciato che l'italia ha ottenuto il via libera dall'ue affinche' l'aliquota agevolata iva al....
il decreto legge 5/2009 (decreto incentivi) ha stabilito un incremento delle sanzioni a carico del contribuente che utilizza indebitamente somme a credito (compensazioni indebite) con il mod. f24....
il decreto incentivi (d.l. 5/2009 del 10 febbraio 2009) agevola le imprese che realizzano operazioni di aggregazione (fusione, scissione, conferimento) mediante il riconoscimento gratuito dei maggiori....
il d.l. 5/2009 (decreto legge incentivi) e' stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 febbraio; il decreto contiene contributi per circa 2 miliardi di euro per l'acquisto di impianti a ....
in caso di prestiti fruttiferi effettuati dai soci in favore della societa' gli interessi erogati dalla societa' sono soggetti ad una ritenuta, d'acconto o d'imposta, a seconda dei casi. la ritenuta e....
i soci possono finanziare la societa' versando somme di denaro, definibili quale capitale di credito ed allocati al passivo, sub. d 3), dello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.. a tali prestiti....
la risoluzione n.91/e/2006 del 12.07.2006 emanata dall'agenzia delle entrate ha ribadito quanto gia' affermato con la precedente risoluzione n.115/e/2005 del 08.08.2005 in merito alla corretta individ....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009 esamina alcuni casi particolari di acquisto di veicoli provenienti dall'estero. in caso di acquisto di ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici, la....
la circolare n. 3/e/2009 del 04.02.2009, emanata dall'agenzia delle entrate ma elaborata e redatta congiuntamente con il ministero dei trasporti, esamina alcuni casi particolari di immatricolazione ve....
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Ravvedimento comunicazione black list - 07/02/2011

I contribuenti che hanno omesso l'invio degli elenchi in scadenza il 31/01/2011 possono avvalersi del ravvedimento operoso trasmettendo la comunicazione entro il termine per la dichiarazione Iva 2010, prima dell'avvio di una ispezione, pagando la sanzione ridotta a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011).

L'omissione del tutto della trasmissione comporta la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del Dlgs 471/1997, elevata al doppio da 516 a 4.130 euro.

Le violazioni black list possono, quindi, essere definite col ravvedimento, come riconosciuto dalla circolare 53/E/2010. Per chi invia gli elenchi tardivamente, ma comunque entro il termine per la dichiarazione annuale Iva (30 settembre 2011 per le comunicazioni del 2010) e prima che l'omissione venga constatata o siano avviate ispezioni, la sanzione applicabile e' pari a un decimo del minimo, cioe' a 51 euro (per effetto della modifica al ravvedimento operoso la sanzione ridotta e' di 64 euro se la violazione e' commessa a partire dal 1 febbraio 2011). 

Si ritiene che la sanzione si applichi nella misura sopra indicata per ciascun elenco omesso, indipendentemente dal numero di soggetti e di operazioni non comunicate. Quindi, per i trimestrali che hanno saltato al scadenza scatterà una sanzione unica mentre in presenza di tre elenchi mensili omessi la sanzione ridotta sara' triplicata.

La regolarizzazione si attua presentando la comunicazione omessa e pagando contestualmente l'importo ridotto di 51 euro (64 a partire dal 1 febbraio) con il modello F24 utilizzando il codice residuale 8911.

La costatazione della omissione prima del ravvedimento comporta l'irrogazione della sanzione intera.